Carta del docente ai precari: è un diritto (ma non per tutti), le somme non spese non possono essere annullate, nessuna penalizzazione per mancata richiesta

La scelta politica al momento è evidente. Anche se la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la famigerata Carta docente ai precari, è sempre più conveniente a livello economico per lo Stato riconoscere questo diritto a chi ha una sentenza favorevole piuttosto che generalizzarlo a tutti i precari. Vediamo ora quali sono i punti canonici che vengono richiamati da plurimi tribunali in base alle sentenze segnalate.
L’inizio del 2025 ha confermato il trend già evidente nel 2024, con numerose sentenze in tutta Italia che hanno riconosciuto il diritto alla carta docente anche ai supplenti annuali e a quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche. I tribunali hanno ribadito che la formazione professionale è un diritto per tutto il personale docente, senza distinzione tra precari e di ruolo, come stabilito dall’art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
Carta docente per i supplenti annuali: il principio della continuità didattica
Le sentenze hanno sottolineato che la carta docente è stata concepita per sostenere la formazione continua funzionale alla didattica annuale. Di conseguenza, i docenti con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche hanno una posizione paragonabile a quella dei docenti di ruolo, giustificando il diritto al bonus formazione. Di contro, il beneficio non è stato riconosciuto ai supplenti brevi, poiché la loro attività didattica è discontinua e limitata nel tempo.
Decadenza dei fondi: il diritto resta valido
Un altro aspetto affrontato dai tribunali riguarda la decadenza del beneficio in caso di mancato utilizzo entro il biennio. La giurisprudenza ha chiarito che il semplice decorso del termine non annulla il diritto al bonus, e il docente può sempre richiedere il riconoscimento della somma non utilizzata.
Nessuna penalizzazione per la mancata richiesta della carta docente
Le sentenze hanno anche stabilito che un docente precario non può essere escluso dal diritto alla carta docente solo perché non ha presentato domanda nei tempi previsti dai decreti ministeriali. Infatti, poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sempre negato l’accesso ai docenti a tempo determinato, questi ultimi non avrebbero comunque potuto registrarsi sulla piattaforma web, rendendo inutile l’eventuale richiesta.
Interruzione della prescrizione: il diritto non si perde
Infine, per quanto riguarda la prescrizione del diritto, le sentenze hanno confermato che se il docente ha inviato una richiesta ufficiale al Ministero prima della scadenza del termine quinquennale, il diritto non decade. La registrazione sulla piattaforma dedicata, attiva ogni anno tra settembre e ottobre, non influisce sulla possibilità di ottenere il riconoscimento giudiziario della carta docente.
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