Graduatorie interna di istituto 2025 docenti di ruolo: chi può chiedere ricongiungimento ai genitori

Nella graduatoria interna di istituto il punteggio per ricongiungimento spetta solo se scuola di titolarità e residenza del familiare coincidono. Condizioni per ricongiungersi ai genitori.
Graduatoria interna
Le graduatorie interne di istituto, redatte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico:
- comprendono i soli docenti titolari nell’autonomia scolastica interessata, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
- non comprendono, perché vanno esclusi (a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento), i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28;
- sono predisposte dal dirigente scolastico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando gli interessati sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi, secondo quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata all’Ipotesi di CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
- sono redatte tendendo altresì in considerazione l’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli aa.ss. precedenti. Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”; Approfondisci scuola primaria – Approfondisci scuola secondaria
- sono predisposte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, termine che sarà indicato nell’annuale OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26.
Quanto al punto 3, precisiamo che i punteggi con cui sono graduati i docenti discendono da:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia;
- titoli generali.
Esigenze famiglia
Le esigenze di famiglia, nel caso delle graduatorie interne, sono considerate come esigenze di non allontanamento dalla scuola/comune di titolarità e, stando alla nota 7 alla Tabella A succitata, si valutano nella maniera di seguito indicata:
- il punteggio per ricongiungimento spetta solo quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente [il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità) oppure spetta per il comune sede della scuola che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare]. Sono attribuiti punti 6;
- il punteggio per i figli spetta sempre. Sono attribuiti punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni e punti 4 per per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età;
- il punteggio per la cura spetta quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Sono attribuiti punti 6.
I familiari cui ci si può ricongiungere (ovvero da cui non allontanarsi nel caso delle graduatorie interne) sono:
- il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto oppure, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, i genitori o i figli.
Quesito
Le scrivo per chiederle un chiarimento riguardo alle esigenze familiari da dichiarare nella domanda per la graduatoria interna. Avere la residenza assieme ai genitori da automaticamente diritto ai 6 punti? Oppure è necessario che sia io a provvedere al loro mantenimento? Grazie
Rispondiamo che non è richiesta la residenza con i genitori né il mantenimento degli stessi. La condizione è che la scuola di titolarità sia ubicata nel medesimo comune di residenza del familiare, come si legge nella summenzionata nota 7 alla Tabella di valutazione:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare … non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare …
Precisiamo che il ricongiungimento ai genitori è possibile solo per i docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale.
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Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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