Credito da attribuire ai candidati privatisti

Il credito da attribuire ai candidati privatisti in occasione degli esami preliminari
di Gennaro Palmisciano (*)
Continuo l’analisi delle criticità degli Esami di Stato con un argomento fonte di interpretazioni che non sono in linea con la volontà dell’estensore dell’atto che li regolamenta, pubblicato quest’anno con Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025.
Si tratta del credito da attribuire ai candidati privatisti in occasione degli esami preliminari.
Detto punteggio va attribuito a norma del comma 7 dell’Articolo 11, rubricato (Credito scolastico).
7. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
Non deve trarre in inganno il successivo comma 8, che disciplina un caso particolare, quello di un candidato esterno che si fosse presentato all’esame di Stato in possesso di idoneità conseguita in occasione di un precedente esame preliminare a cui sia seguito il non superamento dell’esame stesso, tanto prima dell’introduzione del D.M. n. 42 del 22 maggio 2007. Questo decreto ha disciplinato le Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Col D.M. n. 99/2009 della ministra Gelmini, è stato modificato il sistema di ammissione all’esame di Stato, quello dell’assegnazione dei crediti scolastici e sono stati stabiliti diversi criteri di assegnazione della lode in aggiunta al punteggio massimo di 100/100. L’attuale disciplina fa riferimento al D.lgs. 62/2017.
Nel caso particolare, per il candidato non si può applicare l’art. 7, perché all’idoneità conseguita non è stato correlato alcun credito. Ed allora viene assegnato un punteggio minimo nella misura di punti otto per la classe quarta e nella misura di punti sette per la classe terza. È questo il senso della parte del comma 8, che si riporta di seguito.
8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;
iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
Si può discutere sulla chiarezza del testo, ma non sull’applicazione della norma.
(*) Dirigente Ispettore Tecnico
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