Il congedo parentale per i parti gemellari e la retribuzione di miglior favore per i primi 30 giorni

Il congedo parentale è stato oggetto, negli anni, di diverse innovazioni al fine di sostenere, sempre più, le condizioni dei lavoratori per la cura e l’assistenza dei figli.

Di seguito, due esempi del progressivo miglioramento di questo fondamentale istituto giuridico

La duplicazione del congedo parentale nei parti gemellari

Il primo esempio riguarda la duplicazione del congedo parentale che, a fronte di parti gemellari, sino all’anno 2000 non era consentita. Continuava ad applicarsi la “vecchia legge” n. 1204/1971 sulla maternità che non prevedeva tale duplicazione.

Il cambio ordinamentale si ha con il D.lgs. 26.03.2001, n. 151 – T.U. sulla tutela della maternità e paternità – che, filiazione della Legge delega n. 53/2000, disciplina ex novo questo aspetto con l’art. 32, comma 1, tuttora vigente, e prescrive: “Per ogni bambino (…) ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.   

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