Decreto Interministeriale 16 giugno 2025, AOOGABMI 116

Il Ministero dell’istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministero dell’economia e delle finanze
Autorizzazione delle regioni all’utilizzo, mediante la stipula di mutui, dei residui contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica. (25A04060)
(GU Serie Generale n.167 del 21-07-2025)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare, l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’
pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali,
nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385»;
Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi’ come modificato dall’art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per
euro 40 milioni per l’anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la
durata residua dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno
2016 e fino al 2044;
Vista in particolare l’ultimo periodo del comma 1 del citato art.
10, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita’ di
attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformita’ ai
contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita’ produttive» e, in particolare, l’art. 9, comma
2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli
immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli
adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle
procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale
dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,
concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate
dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli
stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se
questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)» e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come
modificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il
relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 48, comma
1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni
finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione
pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli
istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto
perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della
data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in
particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede
l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e
termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani
triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia
scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 160, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art.
11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
cosi’ come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli
investimenti pubblici;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’,
e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies che ha espunto dalla
presente procedura autorizzativa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 28 febbraio
2007, n. 15 recante «Procedure da seguire per l’utilizzo di
contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 1, comma 512;
Vista la circolare del Ministro dell’economia e delle finanze 24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all’art. 48 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita’ e finanza
pubblica);
Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1°
agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di
edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto in particolare l’art. 5 della citata Intesa che prevede che
le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni
e province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione
scolastica, anche in considerazione, tra l’altro, di eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita’
di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita’ –
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita’ delle aree e all’assenza di vincoli di carattere
normativo – deve costituire elemento di priorita’ nell’accesso al
finanziamento;
Visto altresi’, l’art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tra
l’altro, una rilevanza, ai fini della definizione della
programmazione degli interventi, anche dell’eventuale
compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di
volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi
trentennali per l’importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al
2044 autorizzati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013,
riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo
assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio
dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27
aprile 2015, n. 8875, con cui e’ stato prorogato al 30 aprile 2015 il
termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni,
dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio
2015 il termine entro il quale il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sulla base dei piani triennali
regionali, predispone un’unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e’ proceduto a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti
al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°
settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’
stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali
di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale
2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23
gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita’, nella misura e per
gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti
sopra richiamati;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2016, con il quale – fermi restando i criteri e le modalita’
di attuazione dell’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui
al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – sono stati definiti i
termini, in particolare, al fine di procedere all’aggiornamento dei
piani annuali di ripartizione dell’ulteriore contributo annuo di 10
milioni di euro dall’anno 2016 all’anno 2044 e alla predisposizione
del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla
stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 4, comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e’ proceduto al
riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99,
come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti
dall’utilizzo dei contributi pluriennali recati dall’art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato
dall’art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per
ciascuna regione la quota contributo annuo assegnata, che costituisce
il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e’ proceduto
all’aggiornamento della programmazione unica nazionale con
riferimento ai piani regionali 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del
piano 2016 a valere sul mutuo gia’ contratto nel corso del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30
dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all’art. 1,
comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016
imposto agli enti locali per l’aggiudicazione provvisoria al 30
giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e’ proceduto alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e
Marche;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6
giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’
stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali
di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale
2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23
gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,
decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita’, nella misura e per
gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti
sopra richiamati;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e’ stato approvato
l’aggiornamento relativo all’annualita’ 2017 della programmazione
2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati
autorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventi
rientranti nell’annualita’ 2017 approvata con il predetto decreto n.
216 del 2018;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9
aprile 2018, n. 271, con cui e’ stata disposta la proroga al 30
settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto
interministeriale n. 390 del 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono state assegnate le
economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di
intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e’ proceduto ad
autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e a
rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per la
proposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e’ stato differito al 31 dicembre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e’ proceduto
all’assegnazione delle economie maturate dalle regioni con
riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decreto
interministeriale n. 390 del 2017;
Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 21 gennaio 2020, n.
23, con il quale e’ stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine di
aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 2 del 2019;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 12 giugno 2020, n.
34, con cui il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori
da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 giugno 2019, n.
550 e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, e’ stato prorogato al 31
ottobre 2020;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 12 giugno 2020, n.
34, con cui il termine per il completamento dei lavori e la
rendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse,
di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°
settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, e’ stato prorogato
dal 15 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021;
Visti i contratti di prestito sottoscritti dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. con le regioni beneficiare per gli interventi inclusi
nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla
programmazione unica nazionale 2015-2017, nonche’ i relativi piani di
ammortamento delle erogazioni effettuate a favore degli enti
beneficiari;
Considerato che tutti i citati contratti di prestito sottoscritti
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con gli enti beneficiari sono
ad oggi scaduti;
Dato atto che, nell’ambito della realizzazione degli interventi di
cui alla linea di finanziamento in oggetto, gli enti beneficiari
hanno riscontrato molteplici difficolta’, in parte prodotte dalla
situazione pandemica e, successivamente, da contesto geopolitico
internazionale;
Dato atto che, al fine di individuare soluzioni efficaci alle
suddette criticita’, la Direzione competente del Ministero
dell’istruzione e del merito ha avviato, a far data dal mese di
ottobre del 2022, una capillare attivita’ di ricognizione e
un’intensa interlocuzione con i soggetti istituzionali a vario titolo
interessati, tra cui anche le regioni;
Considerato che, dalla ricognizione effettuata e’ emerso che, a
fronte dell’individuazione al 15 ottobre 2021 del termine di
conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione, numerosi
interventi non sono stati ultimati e/o conclusi finanziariamente;
Ritenuta la necessita’, nonche’ l’opportunita’, di garantire
completamento di tali interventi;
Dato atto che, su richiesta del Ministero dell’istruzione e del
merito, ciascuna regione ha effettuato una ricognizione dello stato
di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, definendo un
elenco di interventi non ultimati e/o non conclusi finanziariamente
con la relativa indicazione delle somme necessarie per il
completamento dei lavori e/o dell’attivita’ di ricognizione;
Considerato che, alla scadenza del periodo di utilizzo dei citati
contratti di mutuo stipulati in attuazione dei decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno
2017, n. 390, residuano contributi per una ammontare pari a euro
463.920.912,37, al netto di quanto dovuto a Cassa depositi e prestiti
S.p.a., per il rimborso delle rate di mutuo corrisposte in relazione
all’avvenuto utilizzo dei contributi in attualizzazione;
Dato atto che, in virtu’ di tale esigenza, con nota prot. DGFIESD
n. 3702 del 15 luglio 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito
ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo, mediante attualizzazione,
dei residui contributi pluriennali – art. 10, decreto-legge n.
104/2013 – ai sensi dell’art. 1, comma 512, legge n. 296/2006, da
parte delle regioni per il finanziamento degli interventi di edilizia
scolastica gia’ autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre
2015, n. 640, D.I. (MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto
ministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre
2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016)»;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze –
Gabinetto del Ministro – tenuto conto dei pareri espressi dai
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, ha
comunicato, con nota del 2 agosto 2024, prot. n. 35413, che
dall’utilizzo, mediante attualizzazione, dei citati residui
contributi pluriennali non derivano effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente;
Considerato che i suddetti residui contributi pluriennali, per i
quali il Ministro dell’istruzione e del merito ha chiesto
l’autorizzazione all’utilizzo con la predetta nota prot. DGFIESD n.
3702 del 15 luglio 2024, sono iscritti, per le finalita’ previste
dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito;
Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamento
di tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e
degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi
conseguenze che deriverebbero in capo agli enti locali da
un’eventuale decadenza dal finanziamento;
Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’utilizzo dei contributi
recati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come
modificato dall’articolo l, comma 176, della legge n. 107 del 2015,
mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributi
pluriennali di euro 463.920.912,37, al fine di consentire il
completamento degli interventi di edilizia scolastica gia’
autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre 2015, n. 640, D.I.
(MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto ministeriale 3 gennaio
2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre 2019, n. 835 (c.d.
Mutui BEI 2015-2016);
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 177-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ autorizzato l’utilizzo – da parte
delle regioni, per il finanziamento degli interventi di edilizia
scolastica gia’ autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre
2015, n. 640, D.I. (MIURMITMEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto
ministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre
2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016) – dei contributi pluriennali
previsti dall’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come modificato dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributi
pluriennali di euro 463.920.912,37 per le finalita’, nella misura e
per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti
richiamati in premessa.
2. L’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma l,
quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari
sulla base di quanto riportato nell’Allegato A, che e’ parte
integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio
dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi,
sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la
societa’ Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del
decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nonche’ al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei
soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente
comunicate al Ministero dell’istruzione e del merito che provvede a
richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento dell’economia – Direzione I e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale di bilancio.
3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del
presente decreto, il perfezionamento delle stesse puo’ avvenire
mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema
tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Economia
– Direzione I.
4. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’Istituto
finanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione e del
merito e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conforme
dei contratti di mutuo perfezionati.
5. Nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto finanziatore,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in
particolare, di quanto previsto dall’art. 45, comma 32, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che
prevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, al Dipartimento
dell’economia – Direzione I e al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato (Ispettorato generale del bilancio – Ufficio
XVII), all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento
dell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui
al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia e
delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia
dell’operazione finanziaria perfezionata.
Art. 2
Autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali
1. L’erogazione del netto ricavo derivante dell’attualizzazione dei
residui contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della
normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto
dall’art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi’ come
modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015.
2. In ogni caso l’erogazione dei contributi da parte del Ministero
dell’istruzione e del merito e’ effettuata su base pluriennale e in
misura non eccedente l’importo dei contributi stanziati annualmente
in bilancio. Ai fini dell’erogazione dei contributi, gli interventi
sono identificati dai CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 3 del 2003.
3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le
risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine
dell’esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi
successivi.
4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti
beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello
stesso soggetto all’entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2025
Il Ministro dell’istruzione e
del merito
Valditara
Il Ministro dell’economia e
delle finanze
Giorgetti
__________
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli
allegati, e’ consultabile nel sito web del MIUR al seguente link:
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml
Registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del
merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e del
Ministero della cultura, n. 1449
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