Supplenza docente di ruolo: meglio il 30 giugno o il 31 agosto?

Quando un docente di ruolo accetta una supplenza, le disposizioni dell’articolo 47 del CCNL 2019/2021 forniscono indicazioni chiare sulle modalità e i vincoli. La scelta tra un incarico al 30 giugno o al 31 agosto può influenzare significativamente la retribuzione e le condizioni contrattuali.
Nel caso di una supplenza al 30 giugno, il docente torna a percepire lo stipendio della sede di titolarità già dal mese di luglio, secondo la fascia stipendiale di appartenenza. Questo aspetto può risultare vantaggioso, soprattutto per chi ha una posizione di ruolo in un grado superiore rispetto alla supplenza accettata. Al contrario, un incarico al 31 agosto comporta la retribuzione secondo il contratto della supplenza fino alla fine dell’estate, con potenziali implicazioni economiche meno favorevoli.
È importante ricordare che l’accettazione di una supplenza richiede il superamento dell’anno di prova e l’aspettativa non retribuita dalla sede di titolarità. Inoltre, l’anno di supplenza contribuisce alla progressione di carriera, influendo sul calcolo delle fasce stipendiali.
La scelta tra 30 giugno e 31 agosto deve quindi considerare attentamente sia gli aspetti economici che quelli professionali.
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