Assegnazione provvisoria docenti: quando è possibile cambiare grado di istruzione?

L’assegnazione provvisoria è uno strumento prezioso per i docenti che, per motivi personali o familiari, desiderano avvicinarsi al proprio luogo di residenza o cambiare classe di concorso. Tuttavia, non sempre è possibile richiederla per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità. La normativa, regolata dal CCNI sulla mobilità annuale, stabilisce criteri ben precisi.
Un requisito fondamentale è il superamento dell’anno di prova nel ruolo di appartenenza. Secondo l’articolo 7, comma 5 del contratto, i docenti che non hanno ancora ottenuto la conferma in ruolo non possono chiedere assegnazione provvisoria per un grado di istruzione differente o per altre classi di concorso, anche se in possesso dell’abilitazione necessaria.
Inoltre, è obbligatorio richiedere prioritariamente l’assegnazione provvisoria nel proprio grado di titolarità prima di avanzare richieste aggiuntive. Solo i docenti che soddisfano tutti i requisiti previsti possono aspirare a una mobilità verso altri ordini di scuola.
Questa regola ha trovato applicazione nel caso di una docente della scuola dell’infanzia che, non avendo completato l’anno di prova, si è vista respingere la domanda per la scuola secondaria. La normativa garantisce così chiarezza e uniformità nei processi di mobilità.
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