Riconosciuto il nostro diritto a svolgere attività sindacale negli istituti ANINSEI e l’illegittimità della nostra esclusione dal tavolo per il rinnovo contrattuale

Il 14 agosto scorso il Tribunale del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso presentato dalla FLC CGIL Roma e Lazio contro la Ambrit International School per violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
L’istituto ha tentato di impedire alla FLC CGIL e alla sua RSA di esercitare il proprio diritto all’attività sindacale sostenendo che la FLC CGIL, non avendo partecipato alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo ANINSEI 2024 – 2027 (a cui ha preso parte la sola UIL Scuola RUA), non avrebbe titolo ad agire a tutela dei lavoratori.
Il decreto che ha sancito l’illegittimità della posizione dell’azienda è interessante non solo per la vicenda specifica, ma anche per la più generale vertenza relativa al presunto rinnovo del CCNL ANINSEI a cui l’associazione di Confindustria e la UIL Scuola hanno proceduto in violazione del Testo Unico sulla Rappresentanza.
Per cominciare, il Giudice rileva come la FLC CGIL sia l’organizzazione sindacale operante nel settore dell’istruzione e della ricerca comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale e sia nell’istituto l’unico sindacato presente e a cui è iscritto il 20% del personale. Rileva inoltre che ANINSEI, di cui AMBRIT è socia, è associata a Confindustria, e per questo motivo è vincolata al rispetto del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, così come lo sono tutte le sigle sindacali che hanno fino a luglio scorso partecipato alle trattative per il rinnovo del CCNL.
Di conseguenza, dato che tutte le O.S. coinvolte nei negoziati dei precedenti contratti
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