Richiesta di Part-Time per il personale docente: Differenza tra docenti nominati in ruolo e supplenti

La questione dei contratti part-time per il personale docente è di grande rilevanza, sia per i docenti di ruolo che per i supplenti. In questo articolo, verranno esaminati i dettagli relativi alla richiesta di part-time, le scadenze e le normative vigenti.

Modalità di richiesta del part-time

Personale di ruolo

I docenti di ruolo hanno la possibilità di richiedere un contratto part-time in due momenti: al momento dell’assunzione o entro il 15 marzo di ogni anno. Questa flessibilità consente loro di adattare il proprio impegno lavorativo alle esigenze personali e professionali.

Supplenti

Per quanto riguarda i docenti supplenti, la richiesta di un contratto part-time è consentita solo al momento della stipula del contratto. Questo è specificato nell’articolo 39, comma 4, del CCNL 2019/2021, che stabilisce:

“L’assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.”

Nel caso di contratti part-time, il contratto individuale deve specificare l’articolazione dell’orario di lavoro.

Riferimenti normativi

La possibilità di stipulare contratti part-time è ulteriormente confermata nella nota annuale sulle supplenze, che richiama gli articoli 56 e 57 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, firmato il 19 aprile 2018, e l’articolo 61, comma 6, per il personale ATA. Queste disposizioni devono essere considerate in base a quanto stabilito dall’articolo 73 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Chi prende la decisione

Per i docenti supplenti, la decisione riguardante la concessione del part-time non è di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP), ma del dirigente scolastico. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia ha chiarito:

“A quest’Ufficio compete autorizzare esclusivamente i part-time dei docenti assunti a tempo indeterminato dall’01/09/2024. Per i docenti assunti da concorso PNRR privi di abilitazione, l’autorizzazione compete direttamente al Dirigente scolastico.”

Neoassunti in ruolo

Anche i neoassunti in ruolo possono richiedere un contratto part-time al momento dell’assunzione. Se non hanno già presentato la richiesta, possono farlo entro il 15 marzo, avendo ormai acquisito il ruolo.

La possibilità di lavorare part-time rappresenta un’opzione significativa per i docenti, consentendo loro di gestire meglio le proprie responsabilità professionali e personali.

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