Novità per gli esami integrativi

Novità per gli esami integrativi

di Gennaro Palmisciano (*)

Siamo giunti a settembre, mese nel quale, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, tradizionalmente vengono calendarizzati gli esami integrativi, ovvero quelle prove le quali legittimano, nelle scuole secondarie di secondo grado, il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione oppure opzione. Una volta iniziato l’anno scolastico si riteneva, dopo l’emanazione del D.M. n. 5/2021, che non fosse più possibile indire una ulteriore sessione di esami integrativi, sulla base dell’articolo 4, rubricato Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado, il quale sancisce:

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.

Sul tema è intervenuta la Sezione VII del Consiglio di Stato con la sentenza 9 aprile 2024, n. 3250 che ha annullato il D.M. n. 5/2021 nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l’obbligo in questione.

Secondo i giudici amministrativi gli esami scolastici, in attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 33 della Costituzione, devono essere sempre previsti da una legge. L’abrogazione del comma 2 dell’articolo 192 del D.lgs. n. 297/1994, ad opera del D.lgs. n. 226/2005, ha pertanto fatto venir meno il fondamento giuridico della obbligatorietà degli esami integrativi.

Tanto, unito alla previsione originariamente contenuta nel comma 6 dell’articolo 4 del D.lgs. n. 226/2005, fa emergere la volontà del legislatore di offrire allo studente la possibilità di modificare la scelta del percorso intrapreso, “nella convinzione che, nella fase di crescita, le aspirazioni ed attitudini del discente possano mutare o meglio precisarsi” senza che esse debbano incontrare rallentamenti ed ostacoli nella presenza di esami integrativi obbligatori.

Il Consiglio di Stato prosegue affermando che il venir meno della obbligatorietà degli esami integrativi non dà luogo ad alcun vuoto normativo, né lascia l’alunno “solo in questa delicata fase”. Spetta alle istituzioni scolastiche infatti, in forza del disposto dell’articolo 4, comma 6 del DPR n. 275/1999, calibrare e modulare opportunamente le iniziative da attuarsi sia per il riconoscimento dei crediti che per il recupero dei debiti scolastici, “avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento” e “tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro”. È alle istituzioni scolastiche, in altri termini, che l’ordinamento attribuisce “un ruolo decisivo nell’orientare il giovane, oltre che nel valutarne attitudini e capacità nell’affrontare il nuovo ciclo formativo, individuando – a seconda del contesto disciplinare e degli altri specifici elementi – le modalità ritenute di volta in volta più idonee ad accompagnare detto passaggio. Queste modalità consisteranno, a titolo esemplificativo, in lezioni integrative, interventi di sostegno, in diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondarne attitudini, ma anche la fermezza di volontà nell’intraprendere il nuovo percorso”.

La pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, individua nelle scuole il soggetto competente sui passaggi, riconducendoli nel perimetro dell’autonomia didattica alla luce della finalità propria di quest’ultima, il successo formativo dello studente.

E configurando la necessità e l’opportunità di percorsi integrativi, nelle more che una legge primaria dettagli una procedura ordinamentale.

Il tema è particolarmente delicato, perché l’abuso è dietro l’angolo.

Si pensi al fatto che si sta diffondendo la pratica di accettare le iscrizioni di alunni provenienti da altro ordine di istituto anche per anno successivo al secondo e finanche dopo il 31 dicembre.

Per evitare che le scuole siano lasciate troppo sole, sarebbe necessario precisare un sistema di Unità Formative Capitalizzabili scuola (UFC scuola, da non confondersi con le UFC lavoro). Le UFC scuola, proprie del cosiddetto modello compositivo, sono particolarmente utilizzate nei sistemi scolastici anglosassoni. Secondo tale modello, ogni percorso scolastico è costituito dalla somma di specifiche UFC, per cui nel passaggio da una classe all’altra nell’esame e nel percorso integrativi, lo studente deve dimostrare di aver acquisito le UFC necessarie.

Mentre per percorsi molto diversi sarebbe necessario dimostrare di aver raggiunto tutti gli obiettivi specifici di apprendimento relativi a tutti gli anni di tutte le discipline non affrontate, per i percorsi più simili (per esempio nel passaggio da Amministrazione, Finanza e Marketing verso Sistemi Informativi Aziendali) bisognerebbe certificare le sole UFC non affrontate (nell’esempio, alcune relative alla disciplina Informatica).

Tanto richiederebbe che le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida relative agli istituti di secondo grado fossero ripensati, da parte di commissioni ministeriali nazionali, in termini di Unità Formative Capitalizzabili, in analogia ai percorsi universitari, già articolati in CFU.

L’implementazione della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 costituisce una ulteriore importante occasione per applicare le UFC scuola al sistema scolastico nazionale.


(*) Dirigente Ispettore Tecnico

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