Supplenze docenti a.s. 2025-26, le sanzioni in caso di rinunce o abbandoni

Riassumiamo in modo schematico le sanzioni previste per i docenti supplenti inseriti nelle GAE e GPS in caso di:
– mancata presentazione della domanda,
– mancata/parziale indicazione delle preferenze,
– rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico.
La nostra tabella, disponibile in allegato, consente di avere una visione chiara e sintetica delle conseguenze dei diversi comportamenti, delle eventuali possibilità residue di nomina da graduatorie di istituto e della validità temporale delle sanzioni, che si applicano esclusivamente per l’anno scolastico in corso.
SANZIONI GAE/GPS
1) Mancata presentazione della domanda
– Esclusione dalle GAE/GPS per incarichi al 31/8 e 30/6.
– Non si può essere convocati nemmeno per disponibilità sopraggiunte.
– Sanzione valida solo per l’a.s. in corso.
-Resta la possibilità di essere convocato da GI:
per incarichi al 31/8 o 30/6 se GAE/GPS esaurite;
per supplenze brevi (malattia, maternità, ecc.).
2) Mancata/parziale indicazione di preferenze (sedi, classi di concorso, tipologia di posto)
– Si è considerati rinunciatari per le sedi/classi/tipi di posto non indicati.
– Se si risulta in turno di nomina ma non ottiene incarico, non si può essere convocati nemmeno per disponibilità sopraggiunte.
– Sanzione valida solo per l’a.s. in corso.
– Resta la possibilità di essere convocato da GI:
per incarichi al 31/8 o 30/6 se GAE/GPS esaurite;
per supplenze brevi.
3) Rinuncia – Mancata presa di servizio – Abbandono
– Esclusione da tutte le successive nomine da GAE e GPS (anche per posti sopraggiunti).
– Esclusione da incarichi al 31/8 o 30/6 anche da GI, se GAE/GPS esaurite.
– Sanzione valida solo per l’a.s. in corso.
– Eccezione: nessuna sanzione se l’aspirante è già in servizio
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