Gli anni di insegnamento nelle scuole paritarie non valgono per la ricostruzione di carriera: è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea

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Con sentenza pubblicata in data 4 settembre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha rigettato la richiesta presentata dal tribunale di Padova, a seguito di un ricorso promosso da un docente di una scuola paritaria successivamente assunto dalla scuola statale, di esprimersi sulla compatibilità rispetto alle disposizioni europee della norma nazionale (l’art. 485 del Dlgs n. 297/1994) che non consente di valutare ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio gli anni di lavoro svolti alle dipendenze delle scuole paritarie.

Ebbene la CGUE ha affermato che “non osta (rispetto alla legislazione europea) una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato”.

Si conferma pertanto la legittimità dell’art. 485 del Testo Unico e quanto ribadito anche dalla Corte di Cassazione italiana, ovvero che – nonostante la legge 62/2000 sulla parità scolastica – gli anni di insegnamento nelle scuole paritarie non possono essere compresi nel calcolo della carriera nel sistema scolastico statale.

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