Figli da PMA in coppie di donne: la Consulta apre al doppio riconoscimento. Cambiano i riferimenti anche per le scuole

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 22-28 maggio 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della Legge n.40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), laddove non consente che il nato in Italia, a seguito di Procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero da una coppia di donne, venga riconosciuto come figlio anche alla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica (la donna cha ha partorito) abbia dato il consenso alla pratica fecondativa e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
La PMA in Italia e all’estero
Per richiamare, pur nei tratti essenziali, il percorso logico-giuridico realizzato dalla Corte, è necessario accennare, in via preliminare, a quale sia in Italia la disciplina legislativa che presiede alla PMA e cosa la differenzi dalla legislazione di altri Paesi.
La PMA, in generale, è costituita da un insieme di tecniche mediche intese ad aiutare le
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