1. D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile nazionale” o “Servizio civile universale”?
R. No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nella relativa sezione allegando l’apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’adeguata autocertificazione.

2. D. Nelle procedure relative al sostegno, l’abilitazione per posto comune è valutabile ai sensi del punto B.11 della tabella di valutazione titoli?
R. No, in quanto il titolo deve essere riconducibile allo “specifico posto” per il quale si partecipa.

3. D. Ho presentato istanza anche per la scuola secondaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale relativa a infanzia e primaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola secondaria?
R. Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

4. D. Ho intenzione di iscrivermi sia per il posto comune della scuola dell’infanzia sia per il posto comune della scuola primaria; devo presentare due domande?
R. No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (posto comune infanzia; posto sostegno infanzia; posto comune primaria; posto sostegno primaria).

5. D. Ho intenzione di iscrivermi sia per il posto comune della scuola dell’infanzia sia per il posto comune della scuola primaria; per il versamento dei diritti di segreteria devo effettuare due pagamenti distinti?
R. No. L’aspirante dovrà pagare un unico bollettino, contenente la causale e l’importo totale, rinvenibile all’interno dell’istanza e precompilato sulla base delle tipologie di posto richieste nell’istanza stessa. È necessario, pertanto, procedere al pagamento una volta inserite tutte le tipologie di posto per le quali si intende partecipare

6. D. Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di tipologie di posto diverso. Cosa posso fare?
R. In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova istanza con le tipologie di posto desiderate – purché non sia
scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle tipologie di posto richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 7).

7. D. Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?
R. Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.
La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo [email protected] oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

8. D. È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?
R. Si.

9. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio necessario per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?
R. Sì.

10. D. Ho conseguito l’abilitazione all’estero attraverso percorsi selettivi di accesso. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione?
R. Sì, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria. Ai fini del riconoscimento del punteggio, sarà onere del candidato produrre adeguata certificazione che attesti la selettività del percorso.

11. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
R. No.

12. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
R. Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

13. D. Nel caso delle GPS, l’attività di ricerca scientifica sulla base di assegni è valutata rispetto al bando e non alla durata. Questo è valido anche per la valutazione nei concorsi (punto B.14 della tabella di valutazione)?
R. Si.

14. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
R. Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

15. D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.18 e B.19 dell’allegato B al DM n. 206 del 26 ottobre 2023?
R. Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti.
Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:
– certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
– certificazione CeClil;
– certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
– Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

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