Viaggi di istruzione. Nuovi e importanti chiarimenti dell’ANAC agli operatori economici (e non alle scuole)

Le procedure di gara per la realizzazione dei viaggi di istruzione sono state oggetto negli ultimi due anni di continue e diverse interpretazioni applicative di ANAC e MIM che hanno prodotto disorientamento e confusione nelle istituzioni scolastiche.
Com’è noto, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023, modificato dal D.Lgs 209/2024), le istituzioni scolastiche, non essendo stazioni appaltanti qualificate, non possono procedere direttamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
Dopo le deroghe concesse dall’ANAC, prima fino al 30 settembre 2024 e, successivamente, fino al 31 maggio 2025, dal corrente anno scolastico le scuole devono adeguarsi alla norma, attenendosi a quanto indicato dal Codice dei contratti, dall’ANAC e dal MIM.
Nella nota del 24 settembre 2025, dettagliatamente commentata sul nostro sito, richiamando il divieto per le scuole di procedere autonomamente agli affidamenti dei viaggi che superino l’importo di 140.000 euro, il MIM ha reso noto che, come suggerito dall’ANAC, saranno gli Uffici Scolastici Regionali (USR) a svolgere attività di consulenza e supporto organizzativo in qualità di stazioni appaltanti qualificate.
Il MIM ha inoltre informato che, in attesa che gli USR siano effettivamente in grado di svolgere tale funzione, a partire dal 2026, grazie ad un sistema di approvvigionamento che si sta sviluppando con uno specifico bando, le scuole potranno utilizzare la piattaforma CONSIP per l’individuazione di operatori economici qualificati. Fino a quel momento, in caso di necessità, per l’acquisizione dei servizi per i viaggi di
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