Scuola, per le deroghe alla Mobilità va indicata la residenza e non il domicilio.

Non basta il domicilio, va indicato il comune di residenza o quello viciniore dell’assistito o del familiare cui ricongiungersi, quindi non basta il domicilio di quest’ultimo. La residenza deve essere anteriore a tre mesi prima della data di pubblicazione dell’OM.
Il docente, che fruisce di una delle previste deroghe per partecipare alla mobilità, deve indicare come prima preferenza il comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. Pertanto lo ribadiamo serve la residenza e non il domicilio.
Esatto, con iscrizione anagrafica 3 mesi prima del 28 febbraio 2025 (data di pubblicazione della OM).
Il domicilio può bastare ma solo per i familiari con disabilità quando vengono accolti nella casa di chi li assiste (ma va certificato non dichiarato) o per il ricongiungimento per trasferimento lavorativo d’imperio del familiare. Ovviamente si tratta di casi singoli.
Libero Tassella SBC
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