Mobilità 2025-2026, la disabilità personale del prof dà precedenza anche nella fase I dei movimenti

Una docente che non ha le condizioni dell’art.21 della legge 104/92, ma ha l’esigenza delle cure continuative nel comune X, ci chiede se la precedenza per le cure continuative opera anche nella fase I della mobilità per spostarsi dalla scuola A alla scuola B del medesimo comune X. Possiamo affermare che la disabilità personale del docente, ai sensi dell’art.21 della legge 104/92 o dell’art.33 comma 6 della stessa legge, danno diritto all’applicazione della precedenza art.13, comma 1, punto III, caso 1) e caso 3), in tutte e tre le fasi della mobilità, mentre il prof non necessariamente disabile che fruisce del bisogno delle cure continuative non sempre ha precedenza nella fase I della mobilità.
Precedenza personale dei docenti
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:
1)personale in condizioni di disabilità di cui
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