Esigenze di famiglia nella mobilità, il ricongiungimento può essere richiesto anche per il convivente di fatto riconosciuto dall’anagrafe.

È tempo di graduatorie interne di Istituto e domande di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026. Una docente, non coniugata, che sta compilando la scheda per la formulazione delle graduatorie interne di Istituto ci chiede se può contare sul punteggio per il ricongiungimento, o meglio per il non allontanamento, riferito al convivente di fatto riconosciuto dall’anagrafe. Altra docente, vedova, ci chiede invece se può fare valere il punteggio di 6 punti per la convivenza anagrafica con il figlio di età maggiorenne, nella residenza del medesimo comune della scuola di titolarità.

Nota 6 alla tabella titoli del CCNI mobilità

Per rispondere alle domande su poste dalle docenti, è necessario citare l’ultimo capoverso della nota 6 della tabella titoli della mobilità a domanda o d’ufficio del CCNI mobilità 2025-2026: “Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016”.

Per essere precisi

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