Dal 2026/27 il riordino degli istituti tecnici. Cosa prevede il decreto legge 45 del 7 aprile 2025

08.04.2025 15:35
Categoria: Disposizioni legislative, Riforma Sistema Scolastico, Scuola secondaria

Il Decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025, il cosiddetto “Decreto scuola”, prevede fra l’altro che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, previa emanazione entro 180 giorni di apposito regolamento governativo, trovi attuazione il riordino degli istituti tecnici, con l’obiettivo di allineare i percorsi formativi alle esigenze del mercato del lavoro e alle competenze richieste dall’industria 4.0.
Si tratta di un intervento rilevante, le cui implicazioni meritano senz’altro un’analisi e una valutazione più approfondite, a partire da un’attenta lettura degli allegati che intervengono su curricolo e quadri orari e sul profilo educativo personalizzato.
Di seguito una prima sintesi di quanto prevede l’art. 1 del decreto legge 45, che ai fini del riordino introduce una serie di modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (misure urgenti per l’attuazione del PNRR).
I nuovi istituti tecnici, caratterizzati da nuovi indirizzi e quadri orari, articolati in due macrosettori (economico e tecnologico – ambientale), saranno strutturati in un’area di istruzione generale nazionale e in un’area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.
L’Area di indirizzo flessibile è finalizzata all’acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi, mentre l’eventuale attivazione dell’area territoriale sarà indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.
I nuovi percorsi tecnici sono orientati al consolidamento delle competenze trasversali degli studenti e dovranno adattarsi ai diversi stili di apprendimento e favorire flessibilità, innovazione e sperimentazione didattica.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gli istituti potranno utilizzare, al fine di potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e/o per attivare ulteriori insegnamenti, la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo (del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno). Nell’utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio.
Inoltre, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale, potranno essere previsti gli spazi di flessibilità, nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.
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