Mobilità condizionata del docente soprannumerario, se si esprimono preferenze interprovinciali e si è soddisfatti decade il reintegro

Per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, ai sensi dell’art.20, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028, ma anche per i docenti della scuola secondaria, ai sensi dell’art.21, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028, che abbiano perso il posto di titolarità e si muovono a domanda condizionata, bisogna sapere che la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità o attuale titolarità (nel caso l’individuazione di perdente posto sia stata rilevata nell’aprile 2025) è applicabile solamente all’interno della provincia di titolarità e non riguarda le scelte di preferenze interprovinciali.

Ecco cosa dice la norma

Leggendo bene l’art.20, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028 e l’art.21, comma 7 del medesimo contratto di mobilità, si comprende che: “In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte

Articoli Correlati

Vuoi rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie per la Didattica e ricevere suggerimenti per attività da fare in classe?

Sei un docente?

soloscuola.it la prima piattaforma
No Profit gestita dai

Volontari Per la Didattica
per il mondo della Scuola. 

 

Tutti i servizi sono gratuiti. 

Associazione di Volontariato Koinokalo Aps

Ente del Terzo Settore iscritta dal 2014
Tutte le attività sono finanziate con il 5X1000