Mobilità condizionata del docente soprannumerario, se si esprimono preferenze interprovinciali e si è soddisfatti decade il reintegro

Per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, ai sensi dell’art.20, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028, ma anche per i docenti della scuola secondaria, ai sensi dell’art.21, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028, che abbiano perso il posto di titolarità e si muovono a domanda condizionata, bisogna sapere che la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità o attuale titolarità (nel caso l’individuazione di perdente posto sia stata rilevata nell’aprile 2025) è applicabile solamente all’interno della provincia di titolarità e non riguarda le scelte di preferenze interprovinciali.

Ecco cosa dice la norma

Leggendo bene l’art.20, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028 e l’art.21, comma 7 del medesimo contratto di mobilità, si comprende che: “In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte

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