Rientro docente dopo il 30 aprile, supplente in continuità: quando è prevista la proroga

La gestione delle supplenze scolastiche dopo il 30 aprile richiede attenzione. Non sempre il rientro del docente titolare comporta l’interruzione immediata dell’attività dell’insegnante sostituto. In alcune situazioni, infatti, la normativa tutela la continuità didattica, permettendo al supplente di restare in servizio fino alla fine dell’anno scolastico. Vediamo quali sono le condizioni previste.
Quando il supplente mantiene la cattedra
Secondo l’articolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009, il supplente ha diritto a mantenere la supplenza dopo il 30 aprile se il docente titolare è stato assente per un periodo continuativo di:
• 150 giorni (per le classi non terminali)
• 90 giorni (per le classi terminali)
In entrambi i casi, il supplente resta fino al termine delle lezioni e partecipa agli scrutini e alle valutazioni finali.
Come si calcolano i giorni di assenza
Il conteggio dei giorni di assenza parte dalla data di rientro
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