Anno di prova e scuola diversa da quella di titolarità, si può?

L’anno di prova rappresenta un passaggio fondamentale per i docenti neoassunti, ma può essere svolto in una scuola diversa rispetto a quella di titolarità? Proviamo a fugare i dubbi ai tanti lettori che si rivolgono ad InformazioneScuola.
La normativa vigente, disciplinata dal D.lgs. 59/2017 e dal DM 158/2024, stabilisce che il periodo di prova debba essere effettuato nella scuola assegnata al momento dell’immissione in ruolo. Superato positivamente, il docente viene confermato nella stessa istituzione scolastica.
Tuttavia, esistono circostanze particolari che potrebbero consentire eccezioni. Ad esempio, il rinvio dell’anno di prova per motivi come la maternità o il dottorato di ricerca potrebbe portare il docente a richiedere un’assegnazione provvisoria per l’anno successivo. In tali casi, pur in assenza di indicazioni ministeriali esplicite, alcune interpretazioni normative sembrano ammettere la possibilità di svolgere l’anno di prova in una scuola diversa, purché si rispetti la classe di concorso e il tipo di posto originari.
Rimane comunque fondamentale ottenere chiarimenti ufficiali dal Ministero dell’Istruzione per confermare tali possibilità e garantire un’applicazione uniforme delle regole.
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