Assenze per malattia, escluse dalla reperibilità le terapie salvavita per patologie oncologiche: guida INPS

In caso di patologie che richiedano terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) è prevista l’esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.

A chiarirlo l’INPS, che propone un utile vademecum con i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica, che l’INPS offre a beneficio dei malati oncologici.

La guida spiega anche che le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e disciplinato nel dettaglio dalla contrattazione collettiva. In alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

Se è riconosciuta la disabilità

Se dalla patologia oncologica discende il riconoscimento dello status di disabilità grave, la

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Assenze per malattia docenti e ATA: la normativa aggiornata – GUIDA

Le assenze per malattia, per docenti e personale ATA, quali conseguenze hanno? Cosa prevede la normativa attuale? Dato che il rinnovo del CCNL 2019/2021 ha apportato alcune modifiche, vediamo quali sono le regole di cui tener conto quando ci si assenta a causa di malattia. Inizieremo questa mini guida illustrando le regole sia per il personale di ruolo, che precario. Inoltre, parleremo di quali sono le assenze escluse dal periodo di comporto e dalle trattenute.

Assenze per malattia: docenti e ATA

Dal confronto del contratto attualmente in vigore (ma scaduto) con i precedenti, è possibile notare come alcune indicazioni riguardo alle assenze per malattia siano rimaste le medesime, mentre altre hanno subito un cambiamento. Nella sintesi che segue vedremo quali sono le regole attuali.

Docenti e ATA di ruolo

Resta in vigore l’art. 17 del CCNL 2006/09 che ai commi 1 e 7 prevedono che la durata massima del periodo di assenza è di 18 mesi (con diritto alla conservazione del posto) che va calcolato sommando, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente con la seguente retribuzione:

Primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile, comprese la RPD e il CIA, con esclusione di ogni compenso accessorio;

Successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra definita;

Ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra definita.

Docente e ATA con supplenza al 30/6 e 31/8

In questo caso entrano in vigore le regole del nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09, i cui commi 3 e 4 prevedono che tale personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico e fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta:

per intero nel primo mese di assenza;

nella misura del 50% nel secondo e terzo mese;

per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Docente e ATA con supplenza breve

Anche qui novità dal nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. Il comma 6 prevede che tale personale:

Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Gravi patologie

Normativa per il Personale di ruolo è l’art. 17 comma 9 CCNL 2006/09, mentre per il personale supplente è l’art. 35 comma 11 CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Assenze escluse dal periodo di comporto e dalla trattenuta

Per tutto il personale in servizio, di ruolo e supplente (comprese quelle brevi), le assenze escluse dal periodo di comporto (ovvero quello che garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro) sono quelle dovute da:

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