Ferie non godute: cosa prevede la legge per docenti e ATA?

Il diritto alle ferie è tutelato dalla Costituzione italiana (art. 36, comma 3) come elemento fondamentale per il recupero psicofisico del lavoratore. Nei contratti collettivi nazionali (CCNL) del settore pubblico, il diritto alle ferie è irrinunciabile, ma esistono casi in cui è possibile ottenere un compenso sostitutivo per ferie non godute.
Secondo la normativa vigente, le ferie devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno lavorativo di riferimento. Tuttavia, la direttiva europea CEE 93/104 esclude che le ferie non possano essere monetizzate, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ricorda sempre di verificare eventuali ferie non godute.
Nel comparto scuola, i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato diritto hanno al pagamento delle ferie non godute alla scadenza del contratto, ma con alcune differenze. Per il personale ATA, il diritto alla monetizzazione sussiste solo in caso di mancata fruizione per motivi di salute o esigenze di servizio. In caso di decesso del lavoratore, il compenso per ferie non godute viene corrisposto agli aventi diritto come previsto dall’art. 2122 del Codice Civile.
Queste disposizioni sottolineano l’importanza di una corretta gestione delle ferie, sia per il rispetto dei diritti dei lavoratori che per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni. Non dimenticare di considerare le ferie non godute anche nella pianificazione.
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