Mobilità docenti neo-assunti: vincoli e deroghe per il trasferimento

I docenti neo-immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24 sono soggetti a un vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, come stabilito dal D.lgs. n. 59/2017 e dalle successive modifiche normative. Questo obbligo include l’anno di prova e, per i vincitori di concorso non abilitati, il periodo necessario per conseguire l’abilitazione. Tuttavia, esistono deroghe specifiche che permettono di superare tale vincolo.
Tra queste, si segnalano le condizioni legate alla legge 104/92 per docenti con disabilità o che assistono familiari con gravi disabilità, nonché situazioni familiari particolari, come genitori di figli minori di 16 anni o conviventi di persone con disabilità grave. Questi casi consentono di presentare domanda di mobilità già durante l’anno di prova.
Un esempio pratico riguarda una docente residente in Sicilia ma vincitrice di concorso in Emilia Romagna, madre di un bambino di 10 mesi. Grazie alla deroga per genitori di figli minori, la docente potrà richiedere il trasferimento in Sicilia già dal primo anno di assunzione. È importante ricordare che, una volta assunta, non potrà accettare supplenze per la stessa tipologia di posto di titolarità.
Le domande di mobilità si presentano solitamente tra febbraio e marzo dell’anno scolastico in corso.
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