Docente condannato per seconda attività lavorativa, l’autorizzazione va rinnovata tutti gli anni. Sentenza
Di Laura Biarella
La Cassazione (Sez. 2 Civ., n. 7028 del 12 marzo 2021), in una vicenda che ha visto coinvolto un docente, autorizzato dal Dirigente Scolastico, fin dal 1992, a svolgere attività di promotore finanziario, ha affermato che l’autorizzazione non è permanente ma deve essere rinnovata anno per anno. L’autorizzazione necessita quindi di una rivalutazione annuale circa la permanenza della compatibilità tra l’incarico esterno e l’attività di insegnamento.
Il docente-promotore finanziario
Una società aveva proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione, emessa dall’Agenzia delle Entrate, in quanto aveva conferito a un docente scolastico presso un Liceo di Modena, l’incarico di …