Anno di prova docenti neoassunti: chiarimenti su obblighi e possibilità di supplenze

Il periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo non si ripete se già superato nello stesso grado di istruzione, indipendentemente dalla classe di concorso. Questo principio è stato ribadito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e confermato da sentenze giuridiche, come quella del tribunale di Salerno.
Ad esempio, un docente che ha superato l’anno di prova per la classe di concorso AM30 non dovrà ripeterlo se assume ruolo per AJ56, poiché entrambi appartengono allo stesso grado di istruzione. Inoltre, i docenti già confermati nel ruolo possono accettare supplenze su altre classi di concorso, come previsto dall’art. 47 del CCNL 2019/21.
Sono invece tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti al primo incarico a tempo indeterminato, coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo o chi non ha completato il periodo negli anni precedenti. Non devono ripeterlo, invece, i docenti che hanno già superato positivamente il periodo di formazione nello stesso grado.
Questi chiarimenti sono fondamentali per garantire trasparenza e coerenza nel percorso professionale degli insegnanti.
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