Docenti e cambio di supplenza nell’anno in corso: quando è possibile e quando no [Scheda con esempi]
Il docente che accetta una supplenza può trovarsi successivamente nella situazione di ricevere nuove proposte di incarico. In questi casi, non sempre è consentito lasciare la supplenza già in corso per accettarne un’altra.
In allegato la tabella che riassume in maniera schematica i principali casi, indicando quando è possibile fare il cambio di supplenza e quando, invece, ciò non è consentito, con esempi concreti per facilitare la comprensione.
Quando è sempre possibile lasciare la supplenza
Ci sono due casi in cui il cambio è sempre consentito:
1) Da Graduatorie di Istituto (GI) a GAE/GPS
– È sempre possibile lasciare un incarico ottenuto da GI se arriva una proposta da GAE o GPS.
– Non importa se la supplenza già in corso da GI è al 30 giugno o al 31 agosto.
– Si può lasciare anche se la nuova supplenza da GAE/GPS ha un numero di ore inferiore.
– Vale sia per la stessa che per un’altra classe di concorso o tipologia di posto.
Esempio: hai una supplenza da GI fino al 30/6 (12 ore). Ti chiamano da GPS per 7 ore fino al 30/6 >>> Puoi lasciare quella da GI e accettare la GPS.
2) Da supplenza breve (GI) a supplenza al 30/6 o 31/8
– Se si è in servizio su una supplenza breve presa da GI, la si può lasciare per una nuova supplenza con scadenza 30 giugno o 31 agosto.
– La nuova nomina può provenire da qualsiasi graduatoria, anche da GI.
– Non conta l’orario: basta che la nuova supplenza sia “annuale” (31/8) o