Sicurezza: oltre 12mila e 600 classi superano i limiti dell’indice di deflusso

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La questione dell’affollamento delle aule scolastiche e del deflusso dalle stesse in caso di emergenza (incendio o terremoto) è disciplinata dalle norme antincendio che all’art. 5.0 del decreto ministeriale 26 agosto 1992 del Ministero degli Interni prevede che nelle aule scolastiche il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula.
Ovviamente l’indice, indipendentemente dal numero delle persone presenti nell’aula, si riferisce alle situazioni (pressoché generalizzate) di aule con una sola porta di uscita.
In base a quell’indice e soltanto ai fini delle norme antincendio per il deflusso in caso di emergenza, nell’aula dovrebbero esserci fino ad un massimo di 25 alunni più l’insegnante oppure un massimo di 24 alunni se oltre all’insegnante di classe sia presente anche il docente di sostegno.
Tenendo conto di queste variabili, nelle scuole statali dell’anno scolastico 2023-24, secondo i dati del Portale unico del MIM, erano 12.593 le
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