Elezioni OO.CC.

Come previsto dalla Nota 19 settembre 2025, AOODGOSV. 42616, le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, devono concludersi entro il 31 ottobre.
Anche le elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti devono concludersi inderogabilmente entro il 31 ottobre.
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