Legge 10 novembre 2025, n. 168

Legge 10 novembre 2025, n. 168

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. (25G00177) 

(GU Serie Generale n.267 del 17-11-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia

1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di
prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con
particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista
compreso tra il 1922 e il 1945, nonche’ preservarne la memoria nelle
future generazioni, e’ prevista la redazione della Mappa della
memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali
e archivistiche, nonche’ di manifestazioni, convegni, mostre,
pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 300.000
euro per l’anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di
missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2

Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia

1. Presso il Ministero dell’istruzione e del merito e’ istituito un
fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i
viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia, con particolare
riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso
tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita’ di utilizzo delle
risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi’ la tipologia di spese
finanziabili.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione e del merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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