Diritto a risarcimento di docenti IRC per reiterazione di contratto a termine, importante sentenza della Cassazione

http://www.cislscuola.it/uploads/media/Sentenza-irc.pdf

25.11.2025 11:55

Categoria: Insegnanti Religione Cattolica, Ricorsi

Il 23 novembre scorso la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha pubblicato la sentenza n. 30779/2025 sul ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato di una docente IRC, rappresentata dallo studio legale Riommi, consulente della CISL Scuola Nazionale.

La sentenza della Cassazione, favorevole alla docente, rappresenta un importante risultato in favore del personale IRC, al quale viene ora esteso in modo specifico un principio generale già affermato in giurisprudenza .

La sentenza 30799/2025, infatti, chiarisce definitivamente che “i concorsi riservati, ma destinati a svolgersi per titoli ed esami non sono idonei a sanare l’illecito poiché sono destinati ad offrire al dipendente precario una mera chance di assunzione”. Secondo la Corte di cassazione, il “prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante”.

A parere della Corte di cassazione il concorso di cui al Decreto-Legge n. 126/2019 attuato con DM n. 9/2024 e la eventuale immissione in ruolo non comportano il venire meno del diritto al risarcimento del danno spettante ai docenti IRC per l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato superiore ai 36 mesi di servizio. Ne consegue che i docenti IRC neo assunti in ruolo (con ultimo contratto a tempo determinato al 31 agosto 2025) e che abbiano in precedenza sottoscritto con il Ministero dell’istruzione e del merito contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi mantengono il diritto al risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine; è, però, indispensabile che gli stessi procedano ad inviare al MIM, entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto, formale lettera di impugnazione con raccomandata A/R. Il mancato invio entro tale termine determinerà la decadenza dal diritto al risarcimento per il lavoratore.

Presso le sedi territoriali della CISL Scuola, chi è interessato ad attivare la procedura di impugnazione, trovandosi in situazione analoga a quella oggetto della sentenza, potrà disporre di una più dettagliata e specifica consulenza.

Continua la lettura su: http://www.cislscuola.it/news/dettaglio/article/diritto-a-risarcimento-di-docenti-irc-per-reiterazione-di-contratto-a-termine-importante-sentenza-d/ Autore del post: CISL Scuola Fonte: https://www.cislscuola.it/

Articoli Correlati

Vuoi rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie per la Didattica e ricevere suggerimenti per attività da fare in classe?

Sei un docente?

soloscuola.it la prima piattaforma
No Profit gestita dai

Volontari Per la Didattica
per il mondo della Scuola. 

 

Tutti i servizi sono gratuiti. 

Associazione di Volontariato Koinokalo Aps

Ente del Terzo Settore iscritta dal 2014
Tutte le attività sono finanziate con il 5X1000