Decreto Covid: date, scuola, obbligo vaccinale, scudo penale, licenziamenti e stipendi

Italia in zona rossa e arancione a partire dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza possibilità di deroghe per le regioni.

E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e farmacisti e scudo penale per chi somministra il vaccino. Sono alcuni dei punti previsti nella bozza del nuovo decreto Covid.

ZONA ROSSA E ARANCIONE

Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: “nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla”

si applicano “le misure stabilite per la zona arancione”. Nel testo c’è la ‘concessione’ chiesta da Fi e Lega,

ovvero viene prevista la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno.

“In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili – si legge nel testo – con deliberazione del Consiglio dei ministri,

sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020″.

VISITE A PARENTI E AMICI

Visite a parenti e amici fino al 30 aprile banditi in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle.

Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del Comune di residenza.

SCUOLA

Scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza.

“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia,

della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome”, si legge infatti nel testo.

In zona arancione, visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia fino al 30 aprile, si andrà in scuola in presenza fino alla terza media, al liceo e alle superiori deve essere garantita una percentuale di lezioni in Aula che varia dal 50 al 75%.

“Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Nelle zone gialla e arancione – si legge – le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.

Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento,

e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

OBBLIGO VACCINALE E SCUDO PENALE

Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, farmacisti compresi, e scudo penale per chi somministra il vaccino. Devono sottoporsi al vaccino

“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”, è scritto nella bozza del decreto. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione.

E’ prevista la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario.

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali

sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, viene messo in chiaro nel testo, come riporta Adnkronos.

La vaccinazione è obbligatoria ma “può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”.

Quando un dipendente non risulta vaccinato, nonostante l’obbligo di sottoporsi a somministrazione, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale

e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Il datore di lavoro “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori”, ma “con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La sospensione “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

CONCORSI PUBBLICI E MAGISTRATI

Via libera a “modalità semplificate di svolgimento delle prove” per i concorsi pubblici. Nel dettaglio, si legge nel testo, tra l’altro si prevede

“nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”.

Poi “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale” e “una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”.

E’ inoltre “consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica da Covid-19.

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (…) sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso,

nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”.

ELEZIONI ORDINI PROFESSIONALI

Slittano di cinque mese le elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionale. “I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali – si legge infatti nel testo –

possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure”

di “un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

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Pass, spostamenti, zona gialla e scuola: bozza decreto, tutte le novità

Nuovo decreto covid in vista delle riaperture del 26 aprile. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, novità nella bozza del dl con misure e regole sul ritorno della zona gialla in Italia, ma anche sul pass per lo spostamento fra regioni in zona arancione e zona rossa,
visite a parenti e amici, scuola in presenza, ristoranti, palestre e piscine, teatri, cinema e concerti, sport. Le nuove misure sulla pandemia saranno valide fino al 31 luglio, si legge nella bozza.
Secondo quanto contenuto nella bozza, è previsto un pass per gli spostamenti tra zona arancione e rossa.
“Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi”,
si legge infatti nella bozza. Il pass verde normato dal dl che arriverà domani sul tavolo del Cdm prevede la validità di 6 mesi per guariti e vaccinati,
solo 48 ore per chi si è sottoposto a un test molecolare o antigenico rapido e avrà validità, c’è scritto nella bozza del decreto, in tutti gli Stati membri. Il certificato verde potrà essere presentato in formato cartaceo o digitale,
prevede inoltre il dl che norma il pass all’articolo 10. Il decreto prevede anche sanzioni per chi falsifica. Per i ‘furbetti’, tra le sanzioni è prevista addirittura la reclusione.
“Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale,
ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo.
Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto,
si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.
Via libera invece agli spostamenti tra regioni dello stesso colore, mentre in zona gialla e arancione si ‘allargano’ le visite a parenti e amici, consentite ora a 4 persone.
Sul fronte istruzione, la scuola torna in presenza, con superiori al 50% e niente deroghe dalle Regioni: unica eccezione alle deroghe, i focolai del virus. In zona rossa, inoltre, scuole superiori in presenza tra il 50% e il 75%.
“Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia,
dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci”, si legge ancora nella bozza del decreto Covid.
La deroga alla scuola in presenza “è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,
anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”, spiega la bozza.
E ancora: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nella bozza – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica,
affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento,
della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.
La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.Dal 26 aprile ristoranti all’aperto anche a cena, mentre dal 1° giugno in zona gialla ristoranti anche al chiuso con consumo al tavolo fino alle 18.
“Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri”, si legge nella bozza del decreto Covid.
Sempre secondo la bozza, dal 26 aprile in zona gialla torna anche il calcetto, ok agli sport da contatto ma spogliatoi ancora off limits: “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,
nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi”, si legge nella bozza.
Sempre in zona gialla, dal 15 maggio via libera alle piscine all’aperto, dal 1 giugno tornano quindi ad aprire le palestre. “A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla – recita la bozza – sono consentite le attività di piscine all’aperto
in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.
“A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla – si legge ancora – sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli
e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.
Dal 26 aprile in zona gialla – secondo quanto contenuto nella bozza -, via libera quindi a teatri, cinema e concerti. Per gli spettacoli capienza al 50%, massimo 1000 persone all’aperto, 500 al chiuso.
“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto
sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”, si legge nella bozza del decreto Covid,
che continua: “La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori
non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”.
Dal 1 luglio in zona gialla tornano quindi fiere, convegni e congressi. “È consentito dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020
e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore,
attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico”, si legge ancora.
“L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza”.
“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020
e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti”, spiega la bozza.
Sempre dal 1 luglio in zona gialla ok all’apertura di terme, parchi tematici e lunapark. “Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali,
nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti”, si legge nella bozza del decreto.
Sempre dal 1° luglio “sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020
e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti”, si legge ancora.

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