Legge 21 febbraio 2024, n. 16
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. (24G00029)
(GU Serie Generale n.47 del 26-02-2024)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all’articolo 1: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca indice,con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del “Giornodel ricordo” di cui al comma 1, in collaborazione con le universita’italiane e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale ecoreutica (AFAM). Il concorso e’ rivolto ai laureandi sia del corsotriennale che di quello magistrale delle facolta’ di architettura,design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, dellamusica e dello spettacolo (DAMS), nonche’ dei corsi di primo e disecondo livello presso le istituzioni dell’AFAM e ai dottorandiafferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e’finalizzato a premiare il progetto piu’ meritevole per larealizzazione di un’installazione temporanea, opera d’arte inqualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno inoccasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione,differente ogni anno. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 200.000euro annui a decorrere dall’anno 2024. 2-ter. Con decreto del Ministro dell’universita’ e dellaricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siprovvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con lapartecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazionidegli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche’ delle universita’ edelle istituzioni dell’AFAM, che si avvale della consulenza a titologratuito di storici dell’arte, per l’elaborazione del bando diconcorso e per l’individuazione dei criteri di valutazione delleopere di cui al comma 2-bis, dell’eventuale premialita’ dariconoscere, nonche’ della citta’ che annualmente ospital’installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata aisensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitatotecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza,rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dellamissione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministerodell’universita’ e della ricerca»; 2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sonosostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»; b) dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti: «Art. 2-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione e del merito e’ istituito un fondo, con una dotazionedi 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, perpromuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i“Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodogiuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli” per glistudenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare lacoscienza civica delle nuove generazioni, nonche’ di favorire ildialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dallepopolazioni dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa dellaSeconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terrealla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine digarantire la piena comprensione delle vicende del confine orientaleitaliano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsiformativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e disecondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazionesecondo le linee guida del Ministero dell’istruzione e del merito perla didattica della frontiera adriatica. 2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con propriodecreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, previa consultazione del comitatotecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministrodell’istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentantidella Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani edalmati, definisce le modalita’ di utilizzo delle risorse di cui alcomma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettanocompensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenticomunque denominati. 3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, siprovvede mediante corrispondente riduzione del fondo per ilfinanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato adapportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2-ter. – 1. E’ concesso un finanziamento di 300.000 europer ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui aciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste perla gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba diBasovizza; l’Unione degli istriani di Trieste per la gestione del“Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)”di Padriciano a Trieste; l’Istituto regionale per la culturaistriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo dellemasserizie dell’esodo “Magazzino 18” del Porto vecchio di Trieste; laFederazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani edalmati per attivita’ di formazione svolte d’intesa con il Ministerodell’istruzione e del merito. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvedemediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimoMinistero»; c) all’articolo 3, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicitointeresse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 puo’essere presentata altresi’ dal sindaco del comune di nascita degliinfoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comunedi nascita non rientri piu’ nel territorio dello Stato italiano, ilriconoscimento puo’ essere richiesto dalle associazioni storiche ericonosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Leganazionale di Trieste». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consigliodei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto aisensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi esull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italianaapprovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degliatti legislativi qui trascritti. Note all’art. 1: – Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del “Giorno delricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodogiuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale econcessione di un riconoscimento ai congiunti degliinfoibati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile2004, n. 86, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraioquale “Giorno del ricordo” al fine di conservare erinnovare la memoria della tragedia degli italiani e ditutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terredegli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra edella piu’ complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previsteiniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventipresso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E’altresi’ favorita, da parte di istituzioni ed enti, larealizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti inmodo da conservare la memoria di quelle vicende. Taliiniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonioculturale, storico, letterario e artistico degli italianidell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolareponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli annitrascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale eculturale del territorio della costa nord-orientaleadriatica ed altresi’ a preservare le tradizioni dellecomunita’ istriano-dalmate residenti nel territorionazionale e all’estero. 2-bis. Il Ministero dell’universita’ e della ricercaindice, con cadenza annuale, un concorso nazionale inoccasione del “Giorno del ricordo” di cui al comma 1, incollaborazione con le universita’ italiane e le istituzionidell’alta formazione artistica, musicale e coreutica(AFAM). Il concorso e’ rivolto ai laureandi sia del corsotriennale che di quello magistrale delle facolta’ diarchitettura, design, beni culturali, ingegneria ediscipline delle arti, della musica e dello spettacolo(DAMS), nonche’ dei corsi di primo e di secondo livellopresso le istituzioni dell’AFAM e ai dottorandi afferentialle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e’finalizzato a premiare il progetto piu’ meritevole per larealizzazione di un’installazione temporanea, opera d’artein qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata diun anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogodi regione, differente ogni anno. A tal fine e’ autorizzatala spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. 2-ter. Con decreto del Ministro dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro della cultura, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, si provvede alla costituzione di uncomitato tecnico-scientifico con la partecipazione dirappresentanti della Federazione delle associazioni degliesuli istriani, fiumani e dalmati nonche’ delle universita’e delle istituzioni dell’AFAM, che si avvale dellaconsulenza a titolo gratuito di storici dell’arte, perl’elaborazione del bando di concorso e per l’individuazionedei criteri di valutazione delle opere di cui al comma2-bis, dell’eventuale premialita’ da riconoscere, nonche’della citta’ che annualmente ospita l’installazioneartistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi delmedesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitatotecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni dipresenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunquedenominati. 2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvedemediante corrispondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma”Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi daripartire” dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alMinistero dell’universita’ e della ricerca. 3. Il “Giorno del ricordo” di cui al comma 1 e’considerato solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determinariduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici ne’,qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno divacanza o comporta riduzione di orario per le scuole diogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 dellalegge 5 marzo 1977, n. 54. 4. Dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”. “Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipotie, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado dicoloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 inIstria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confineorientale, sono stati soppressi e infoibati, nonche’ aisoggetti di cui al comma 2, e’ concessa, a domanda e atitolo onorifico senza assegni, una apposita insegnametallica con relativo diploma nei limitidell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma1. 2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stessezone, sono stati soppressi mediante annegamento,fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modoperpetrati. Il riconoscimento puo’ essere concesso anche aicongiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopoil 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la mortesia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione eprigionia, escludendo quelli che sono morti incombattimento. 3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sonostati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2mentre facevano volontariamente parte di formazioni non aservizio dell’Italia. 3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicitointeresse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma1 puo’ essere presentata altresi’ dal sindaco del comune dinascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1e 2. Qualora il comune di nascita non rientri piu’ nelterritorio dello Stato italiano, il riconoscimento puo’essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciutedegli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Leganazionale di Trieste.».