Supplenze, nuovo regolamento: posti, tipologie e ordine di attribuzione

L’articolo 2 della bozza del nuovo regolamento per le supplenze, dà indicazioni in merito alle “Disponibilità di posti e tipologia di supplenze”. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere positivo (anche se non vincolante) allo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione. Trattandosi di una bozza, il nuovo Regolamento potrebbe essere ancora soggetto a modifiche.

I posti disponibili per le supplenze

Nello stabilire in quali casi i posti disponibili vengono dati in supplenza, l’articolo 2 del nuovo regolamento prevede una precisa sequenza nell’assegnazione:

  1. personale con contratto a tempo indeterminato,
  2. personale docente di ruolo dell’organico dell’autonomia, compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 17, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
  3. supplenze.

Specifiche

Il regolamento precisa anche la gestione dell’organico dell’autonomia, specificando che:

  • i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’art. 1, comma 5, della L. 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione sul sostegno.
  • il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 1, comma 79, della L. 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.
  • nella scuola secondaria di I e di II grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso,
  1. ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
  2. al personale con contratto ad orario completo – prima al personale di ruolo, poi al personale supplente – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di
  3. nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Tipologia delle supplenze e ordine di attribuzione

In subordine alle operazioni elencate sopra, l’attribuzione delle supplenze con la stipula di contratti a tempo determinato, avviene in base alle seguenti tipologie:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico: scadenza del contratto 31 agosto;
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario: scadenza del contratto termine delle attività didattiche;
  3. supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti: termine del contratto ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Ordine di attribuzione

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (tipologia 1 e 2) di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le graduatorie nel seguente ordine:

  • GAE
  • in subordine si scorrono le GPS
  • in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.

Per le supplenze temporanee (tipologia 3) di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto.

Nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS, è l’Ufficio Scolastico territorialmente competente a individuare il destinatario della supplenza. Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, è il dirigente scolastico.

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