Mobilità, le tre fasi passo dopo passo

Prima fase

La prima fase dei trasferimenti è quella comunale e riguarda i trasferimenti tra scuole o distretti subcomunali, per i Comuni con più distretti, all’interno del Comune di titolarità.

Nella fase comunale dei trasferimenti non sono valutate le esigenze di famiglia di cui al punto A2 della Tab. A All. 2 al CCNI (cfr. punto 2 effettuazione prima fase All. 1 al CCNI).

Si ricorda che i docenti che in questa fase ottengono il trasferimento sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica sono vincolati per tre anni, il vincolo non si applica ai beneficiari dell’art. 13 in caso ottengano una scuola fuori dal distretto subcomunale (nei comuni divisi in più distretti) dove si applica la precedenza.

La precedenza nella fase comunale per i docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1 punto III e punto IV è prevista solo nei comuni con più distretti.

Nella …..

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Vademecum mobilità 2022 – Per l’a.s. 2022/23 il CCNI firmato il 27. 1. 2022 all’art.2 prevede un complesso sistema di vincoli, alcuni introdotti dalla Legge (art. 58 comma 2 punto 6 lettera f) della Legge 106/2021, altri erano già previsti dal CCNL del 19.4.2018 comma 4, lett.a1, altri ancora sono stati introdotti dallo stesso CCNI 22/25 al comma 7 dell’art.2 per i docenti neoimmessi in ruolo dal 20/21 che chiedono e ottengono il trasferimento per il 22/23 e negli altri anni di vigenza del contratto integrativo ( 23/24 e 24/25).
Articoliamo il nostro vademecum in sezioni che corrispondono a categorie diverse di docenti che presenteranno domanda di trasferimento e/o passaggio entro il prossimo 15 marzo, indicando gli effetti sui vincoli di tali movimenti una volta ottenuti.
? Docente immesso in ruolo con decorrenza 01.09.2020
a) Può presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale.
b) Non può presentare domanda di passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, pur avendone i requisiti previsti dal comma 1 dell’art.4 del CCNI, per il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art.2 del CCNI del 27.1.2022, come ora precisato dal punto 5 ( terzo rigo) dell’art.1 dell’OM n.45 del 25. 2.2022.
c) Se trasferito il docente sarà soggetto al vincolo per gli aa.ss. 22/23, 23/24, 24/25.
d) Se non trasferito, il docente sarà soggetto al vincolo per il solo a.s. 23/24.
? Docente immesso in ruolo con decorrenza 01.09.2021
a) Il docente può presentare domanda di trasferimento.
b) Se trasferito, il docente sarà vincolato per gli aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25.
c) Se non trasferito il docente sarà soggetto al vincolo per il 22/23 eil 23/24.
? Docente immesso in ruolo nel 20/21 o nel 21/22 di cui all’ar.33 commi 3 e 6 della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano sopravvenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle GAE ( ultimo aggiornamento della GAE il 2019)
a) Il docente non è vincolato, pertanto può presentare domanda di trasferimento.
b) Per questi docenti i vincoli sono disciplinati dai commi 2 ( trasferimento e/o passaggio provinciale) e 3 ( trasferimento e/o passaggio interprovinciale) dell’art.2 CCNI 22/25.
? Docente immesso in ruolo fino al 2019/20 che partecipa al trasferimento e/o al passaggio per il 2022/2023
? Fase provinciale del trasferimento
a) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento o il passaggio con preferenza analitica.
b) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento in fase comunale con preferenza sia analitica che sintetica.
c) È vincolato il docente che ottiene il passaggio di ruolo o di cattedra nello stesso comune dove quest’anno scolastico è titolare con qualunque preferenza l’ottenga ( analitica o sintetica)
d) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento da posto di sostegno a posto comune e viceversa ( seconda fase dei trasferimenti) nello stesso comune in cui quest’anno scolastico è titolare e con qualunque tipo di preferenza l’ottenga.
e) Non è vincolato il docente che ottiene il trasferimento o il passaggio con una preferenza sintetica ( distretto, comune, distretto subcomunale)
f) Non sono vincolati i docenti di cui ai punti a), b), c ), d) beneficiari delle precedenze di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCNI nel caso ottengano per trasferimento o per passaggio in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza.
g) Non è vincolato il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata anche se sarà soddisfatto per una preferenza espressa nel modulo domanda sia essa analitica sia essa sintetica.
? Fase interprovinciale
a) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento e il passaggio sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica ( distretto, comune, distretto sub comunale, provincia).
b) Non è vincolato il docente che ottiene il trasferimento ovvero il passaggio con preferenza analitica o sintetica e che è beneficiario di una delle precedenze previste ai punti I, II, III, IV, VI, VII e VIII nel caso abbia ottenuto la sede di titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza.

c) Non è vincolato il docente che è trasferito d’ufficio o a domanda condizionata anche se è soddisfatto in una sede della provincia chiesta sia con preferenza analitica sia sintetica.
d) Non è vincolato per la mobilità 22/23 il docente ex Fit ( art.13 comma 3 D.lvo 59/ 2017), immesso in ruolo antecedentemente al 20/21che ha assolto l’obbligo di vincolo presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo.
? Docente trasferito nel 2019/20 oppure nel 2020/21 oppure nel 2021/22
Con il precedente contratto integrativo per il triennio 2019/22 sono stati introdotti dei vincoli triennali per i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo nel suddetto triennio, i vincoli per questi docenti sono disciplinati dal comma 4, art.22 lettera A1 del CCNL del 19.4.2018, richiamato dal comma 2 dell’art.2 del CCNI 2019/22.
? Docente trasferito o che ha ottenuto il passaggio per il 2019/20 ( mobilità richiesta nell’a.s. 2018/19)
a) Il docente non è più vincolato e può, entro il 15 marzo, presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio.Il docente quest’anno ha adempiuto al vincolo triennale.
b) Gli anni scolastici 2019/20, 20/21 e 21/22 in Utilizzazione o Assegnazione Provvisoria sono validi ai fini del computo del vincolo).
? Docente trasferito o che ha ottenuto il passaggio negli anni scolastici 2020/21 o 2021/22
a) Non è vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio in fase provinciale o interprovinciale con una preferenza sintetica.
b) È vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio in fase provinciale o interprovinciale con una preferenza analitica ( scuola).
c) Non è vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale o interprovinciale con una preferenza analitica ma in un comune o distretto subcomunale diverso rispetto a quello dove si applica una delle otto precedenze prevista dal comma 1 dell’art.13 del CCNI 22/25.
d) È vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento in fase comunale sia con preferenza analitica sia sintetica.
e) È vincolato il docente che ha ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica nel comune dove era titolare nell’anno scolastico precedente a quello per cui sono stati disposti i movimenti.
f) È vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa con preferenza analitica o sintetica nel comune dove era titolare nell’anno scolastico precedente a quello per cui sono stati disposti i movimenti.
g) Non è vincolato il docente che è stato individuato soprannumerario nell’ a.s. 20/21 per l’a.s. 2021/22 ed è stato trasferito d’ufficio con decorrenza 1. 9.2021 d’ufficio o a domanda condizionata benché sia stato soddisfatto su una preferenza espressa sia essa analitica che sintetica.
Libero Tassella mailto: tassellalibero@gmail.com
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