Congedo per matrimonio, spetta anche al supplente per il matrimonio religioso successivo a quello civile?
Il CCNL Scuola regola le modalità di fruizione del congedo per matrimonio per il personale di ruolo e per i supplenti.
In particolare, l’art. 15 – Permessi retribuiti prevede al comma 3 che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Il successivo art. 19 – Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, al comma 12 dispone che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Quindi il congedo per matrimonio spetta anche al personale supplente.
Parere Aran
Recentemente l’Aran, con orientamento applicativo CIRS100, ha risposto alla seguente domanda:
Una dipendente assunta con contratto …..