Lavoratori fragili, cosa cambia dal 1° aprile (NOTA Ministero Istruzione)

Lavoratori fragili, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 12172 del 30 marzo 2022 avente come oggetto ‘Indicazioni operative relative al lavoro agile e principali novità introdotte dal decreto legge 24 Marzo 2022, n.24’. L’amministrazione centrale fa seguito alla circolare N. 1121 del 14 ottobre 2021, per fornire ulteriori indicazioni operative per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile in vista dell’imminente cessazione dello stato di emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo 2022 e per richiamare l’attenzione sulle principali novità introdotte dal D.L.24 Marzo 2022 n.24 anche con riferimento ai lavoratori cosiddetti ‘fragili’.

Lavoratori fragili, Nota Ministero Istruzione N. 12172 del 30 marzo 2022

Nella Nota in questione, il Ministero fa riferimento al recente decreto legge N. 24 del 24 marzo 2022 che ha disposto, all’articolo 10, comma 2 ed al correlato all. B del medesimo decreto, la proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 77/2020. 

Pertanto, anche successivamente al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e fino al 30 giugno 2022, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale “dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

A tal fine si evidenzia che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale prevede, tra l’altro, l’effettuazione di una visita medica, a cura del medico competente, ai lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero a quei lavoratori che, per le particolari condizioni di salute sopra richiamate valutate anche in relazione all’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. 

Il sopra menzionato decreto-legge n.24/2022 non ha invece prorogato le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27. Si ritiene pertanto che, a decorrere dal 1° aprile 2022, i lavoratori ai quali era stata confermata la condizione di fragilità fino al 31 marzo 2022 non potranno più prestare di norma l’attività lavorativa in modalità agile, ma dovranno sottoscrivere un accordo di lavoro agile secondo le modalità organizzative già esposte dalla presente circolare al precedente paragrafo (si legga a questo proposito il testo completo della Nota). 

Ai fini dell’individuazione del personale da autorizzare all’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile i dirigenti responsabili dell’ufficio dovranno – nell’ambito dei criteri già esplicitati nel paragrafo precedente – tener conto prioritariamente dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui sopra.

Ulteriori novità dal decreto legge N. 24 del 24 marzo

Tra le ulteriori novità introdotte dalla norma richiamata meritano menzione le seguenti disposizioni: 

  • – in caso di positività al SARS-CoV-2 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento si avrà all’esito di un test antigenico rapido o molecolare. Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo al contatto. (art.4 “isolamento e autosorveglianza”);
  • – nei luoghi chiusi, diversi da quelli di cui al comma 1 (navi, treni aerei ecc.) e delle abitazioni private, fino al 30 aprile, è obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie ovvero di mascherine chirurgiche (art. 5 “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”). 
  • – per l’accesso ai luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale (lavoratori con età superiore ai 50 anni) è previsto il superamento dell’obbligo di esibire il green pass rafforzato (art. 8 “obblighi vaccinali”), fermo restando l’obbligo di possedere e, su richiesta, esibire il green pass base (da vaccinazione, guarigione o test).

Riportiamo il testo integrale della Nota del Ministero dell’Istruzione N. 12172 del 30 marzo 2022.

NOTA

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