Il vincolo quinquennale su scuola di titolarità e su sostegno: cosa cambia
Si sono chiusi ieri i termini entro cui presentare domanda di mobilità per il personale docente.
Per il vincolo quinquennale non c’è stato nulla da fare: moltissimi docenti neoassunti hanno dovuto rinunciare all’idea di poter richiedere un movimento con la mobilità.
Di seguito si analizzano nel dettaglio i casi di due tipologie di docenti ai quali si applica il vincolo quinquennale.
Vincolo quinquennale nella scuola di titolarità
I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 sono tenuti a rispettare il vincolo di permanenza, per 5 anni, nella scuola di titolarità.
A stabilirlo è il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019:
“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Qui si specifica che il vincolo quinquennale non interesserà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma anche le richieste di assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, o la possibilità di svolgere supplenza in altro ruolo o classe di concorso. ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Il docente nel vincolo quinquennale nella scuola di titolarità, potrà, quindi, presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Vincolo quinquennale sul sostegno
Anche i docenti titolari sul sostegno sono tenuti a rispettare il vincolo quinquennale per il quale dovranno rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni prima di poter partecipare alla mobilità per posto comune.
Come chiarisce l’art.23 comma 7, infatti, “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”
Questi docenti, quindi, hanno il vincolo quinquennale sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall’anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno.
Il docente nel vincolo sul sostegno, se non è sottoposto ad altri vincoli temporali, potrà partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno.
I due vincoli quinquennali possono dunque coesistere.
Il docente titolare sul sostegno, quindi, se è nel vincolo quinquennale nella scuola di titolarità non potrà presentare domanda di mobilità neanche sul sostegno.
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