Scuola dell’ infanzia e primaria – Individuazione e trattamento dei docenti soprannumerari
Parte seconda – Il docente titolare su posto comune è trasferito d’ufficio nel comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti, per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto nelle scuole comprese nel distretto di titolarità e poi nei distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. Laddove non sia possibile il trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità, il docente sarà trasferito in una scuola a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità in rapporto alla tabella di viciniorietà.
I trasferimenti d’ufficio nella scuola primaria vengono disposti anche considerando i posti di lingua inglese, se richiesti e in subordine i posti dell’età adulta, seguendo la tabella di viciniorietà.
Il docente titolare su posto di sostegno è trasferito in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo i trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase, inizialmente nella medesima tipologia di posto o diversa tipologia per la quale il docente possegga il relativo titolo di specializzazione.
In mancanza di posti disponibili, il docente è trasferito d’ufficio su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possiede il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente è trasferito d’ufficio, con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato per i docenti titolari su posto comune, in una delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà.
Qualora il trasferimento d’ufficio non sia possibile per carenza di posti, il docente è assegnato in soprannumero sulla provincia.
Scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Il trasferimento d’ufficio è disposto considerando tutti i posti, le cattedre interne e quelle orarie esterne (coe), ivi compresi i posti dell’istruzione per l’età adulta, e, nella scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi a tempo prolungato.
Il trasferimento d’ufficio non è disposto dalle classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno, in quanto l’assegnazione su tali posti presuppone la manifesta disponibilità del docente.
Il trasferimento d’ufficio su posto curriculare è disposto nel seguente ordine:
a) in scuole del comune di titolarità secondo l’ordine di viciniorietà di cui al Bollettino Ufficiale;
b) in scuole di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di viciniorieta’;
c) in scuole sui posti di istruzione dell’età adulta, seguendo le tabelle di viciniorieta’ dei comuni.
Relativamente ai punti a) e b) l’assegnazione avviene tenendo conto delle cattedre interne e delle coe.
Il trasferimento d’ufficio su posto di sostegno è disposto con le stesse modalità indicate precedentemente per i docenti titolari su posto curriculare, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, il trasferimento d’ufficio è disposto in quello più vicino secondo le tabelle di viciniorieta’ di cui al Bollettino Ufficiale.
Nella scuola secondaria di primo grado il trasferimento d’ufficio è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione secondo il seguente ordine:
a) sostegno per disabili psicofisici ( EH);
b) sostegno per disabili dell’udito ( DH);
c) sostegno per disabili della vista ( CH).
Libero Tassella
Individuazione e trattamento dei docenti soprannumerari ( parte prima) (informazionescuola.it)
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