Studenti con DSA alla maturità: ammissione, svolgimento e rilascio diploma o attestato

Come ormai è noto, l’ordinanza ministeriale 53/2021 ha stabilito che per quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli esami di Stato del II ciclo consisteranno in una sola prova orale.

Nella suddetta ordinanza viene disciplinata anche l’ammissione all’esame di Stato degli studenti affetti da DSA, la modalità di svolgimento della prova e il conseguente rilascio del diploma o dell’attestato del credito formativo.

Prima dell’esame: la sottocommissione analizza la documentazione

Il primo passaggio indispensabile alla partecipazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento all’esame è certamente la seduta preliminare della sottocommissione.

In questa occasione i docenti prendono in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati e quindi anche la documentazione relativa ai candidati con DSA,

individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017.

Ammissione all’esame

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento che sia certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, saranno quindi ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

Svolgimento esame

La struttura dell’esame resta la stessa:

  • discussione dell’elaborato scritto circa le discipline caratterizzanti il percorso di studio
  • discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento
  • analisi del materiale scelto dalla sottocommissione
  • esposizione dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi

Gli studenti affetta da DSA possono utilizzare, se ritenuto necessario dalla sottocommissione, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

Diploma o attestato di credito formativo?

Coloro che superino l’esame di Stato positivamente, conseguono il diploma senza che si faccia menzione, sul documento, dell’impiego degli strumenti compensativi.

Un discorso diverso va fatto per i gli alunni con certificazione di DSA che abbiano già in precedenza seguito un

percorso didattico differenziato, con l’esonero dall’insegnamento della lingua straniera.

Questi vengono valutati dal consiglio di classe con i voti ed il credito scolastico solo sulla base di tale percorso e

dunque anche in sede d’esame di Stato sostengono una prova differenziata e coerente con il proprio percorso.

La prova, quindi, non sarà equipollente a quelle ordinarie e sarà finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

In questi casi, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

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