Festa della Liberazione, verso una rivoluzione socratica per la scuola

Nel corso della propria vita può capitare di dover affidare se stessi o un proprio caro alle cure di un medico. Che si tratti di un percorso di cura o di un intervento chirurgico, il sentimento che si prova al termine del periodo terapeutico è sicuramente di gratitudine. Quest’anno potrei intitolarlo così “Un anno nelle mani dei medici”. E sì, così è stato per la mia piccolina, curata e assistita dalla Dott.ssa Ruzzini Laura, “Specialista in ortopedia pediatrica” presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Così è stato per me, anche se per un problema molto più lieve, in ogni caso curato ed assistito dal Dottore Stefano Capasso Medico Chirurgo .
A voi che del vostro lavoro fate una missione, a voi che a volte siete chiamati a salvare la vita, che avete sempre sempre una parola di supporto e un gesto gentile, a voi medici dico grazie…
Ma senza dimenticare il prezioso lavoro degli infermieri in corsia o in sala operatoria, lo stesso vale per gli anestesisti.

Ma la mia profonda riflessione in questo periodo particolare nasce spontanea, constatando in prima persona la professionalità dei medici, che dell’esperienza sul campo fanno la loro virtù professionale. Mi rivolgo direttamente al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, e le chiedo come sia possibile mortificare in questo modo il mondo della scuola, gli insegnati precari e non solo. Le professioni che ho citato, come tutte le altre, passano necessariamente dalla scuola, intesa come luogo di crescita e di cultura fino all’università. I professionisti che ho citato, come ho già ribadito, necessitano di anni di esperienza sul campo per poter esercitare al meglio, evitando ogni minimo errore. Come ad esempio un pilota di aereo, che ha bisogno necessariamente di un minimo di ore di volo, per esercitare la professione e così in tutti i settori.
Perché nella scuola non valgono nulla gli anni di esperienza da precario?
Se un uomo o una donna lavorano nelle scuole per 10 e anche 15 anni, perché necessitano di percorsi ad ostacoli per raggiungere l’agognato ruolo ?
Perché i precari devono essere umiliati con selezioni assurde?
Distinguere il precario storico dal precario di nuovo inserimento è fondamentale. Il precario storico va stabilizzato se ha prestato servizio “senza demerito”, ovvero se non ha ricevuto alcun tipo di sanzione. Ancor di più se lo stesso ha preso parte a commissioni d’esame, se ogni anno partecipa a consigli di classe per determinare promozioni o bocciature, altrimenti si potrebbe tranquillamente dire che è tutto un grande bluff.

Perché non sanare in primis il precariato storico e poi pensare ad un sistema di reclutamento per i nuovi inserimenti in graduatoria?
Perché non chiedere i titoli necessari in prima istanza e non in corso d’opera?
Per dire basta a questo atavico problema della scuola, basterebbe davvero un pò di buon senso e niente più !!!

Diego Palma, presidente dell’associazione La Voce della Scuola LIVE

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Compiti e responsabilità del Medico competente

Compiti e responsabilità del Medico competente nelle Istituzioni scolastiche: normativa e stato dell’arte

di Leon Zingales

Il ruolo del medico competente, particolarmente in ambito scolastico, è di cruciale importanza per assicurare la sicurezza e il benessere di tutto il personale, degli studenti e delle persone che frequentano quotidianamente gli istituti scolastici. Questa figura non si limita alla semplice assistenza sanitaria, ma riveste una funzione strategica all’interno del sistema di prevenzione e protezione dei rischi, operando in stretta collaborazione con il dirigente scolastico e gli altri soggetti coinvolti nella sicurezza.

La gestione efficace della sicurezza nei luoghi di lavoro richiede un approccio integrato, basato su competenze specifiche, una valutazione continua dei rischi e un’attenta applicazione delle normative vigenti, tra cui il Decreto Legislativo 81/2008. Tale normativa, che costituisce il pilastro della sicurezza sul lavoro in Italia, definisce con precisione i ruoli e le responsabilità del medico competente, prevedendo un suo coinvolgimento diretto nella tutela della salute dei lavoratori e nella prevenzione di eventuali infortuni o malattie professionali.

Nel contesto scolastico, questa responsabilità assume una complessità aggiuntiva a causa della varietà di rischi presenti, che spaziano da quelli legati alle attività didattiche e ai laboratori, fino a quelli connessi alla sicurezza degli impianti e delle strutture. Inoltre, il medico competente svolge un ruolo fondamentale nella promozione di una cultura della sicurezza tra il personale scolastico, sensibilizzando tutti gli attori coinvolti sull’importanza della prevenzione e garantendo che le misure adottate siano adeguate e costantemente aggiornate.

Il presente articolo si propone di approfondire i compiti principali del medico competente, analizzandone i diversi ambiti di intervento alla luce delle disposizioni normative e dei pareri tecnici disponibili. Saranno inoltre esaminate le responsabilità del dirigente scolastico, figura chiave nella corretta applicazione delle misure di sicurezza, fornendo una panoramica completa e dettagliata delle implicazioni operative e giuridiche che caratterizzano questo ambito.

I titoli ed i requisiti che deve possedere il medico competente sono riportati nell’art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Titoli e requisiti del medico competente Art.38 del D.Lgs. 81/08 Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale…   Nota: Il testo dell’art. 55 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991 è il seguente «Art. 55 (Esercizio dell’attività di medico competente). – 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L’esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

Il Medico competente ha una funzione sia di natura preventiva/collaborativa che di sorveglianza sanitaria con obblighi ai quali, in caso di mancato assolvimento, corrispondono pesanti sanzioni.

TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti, in caso di inadempienza, del Medico competente in base al combinato disposto dell’art. 25 e dell’art. 58  del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro. Obblighi (Art. 25 comma 1) Sanzioni ai sensi dell’Art. 58 Il medico competente: a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; Relativamente alla parte sottolineata: arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)] b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)] e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; Relativamente alla parte sottolineata: arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]   La restante parte è obbligo del Dirigente scolastico che, in caso di mancato assolvimento, è punito con: sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)] i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)] l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)] m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Nessuna sanzione prevista n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Nessuna sanzione prevista

Il dialogo tra il Dirigente scolastico ed il medico competente deve essere continuo e la comunicazione tempestiva ai sensi dell’art. 18 c.1 del D.Lgs. 81/08. Il mancato assolvimento degli obblighi di pertinenza, implica sanzioni ai sensi dell’art. 55 c.5 del D.Lgs. 81/08.

TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Dirigente scolastico in caso di mancato assolvimento della sorveglianza sanitaria prevista, in base al combinato disposto dell’art. 18 e dell’art. 55  del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro. Obblighi (Art. 18 comma 1) Sanzioni ai sensi dell’Art. 55 c.5 a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)] g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Sentenza n. 1856  Cassazione Penale, Sez. 3, 15 gennaio 2013 Sintesi La Cassazione Penale condanna un medico competente per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi. Infatti l’obbligo di collaborazione col Datore di lavoro cui è tenuto il medico competente e il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. n. 81 del 2008, non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del Datore di lavoro, ma comprende anche un’attività propositiva e di informazione da svolgere con riferimento al proprio ambito professionale Aspetti rilevanti: Al medico competente “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al Datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l’eventuale ulteriore inerzia del Datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell’art. 55, comma 1. lett. a) D.Lgs. 81/2008.” La corte chiarisce in questa sentenza che: –  la valutazione dei rischi […] è attribuita dall’art. 29 del medesimo D.Lgs. al Datore di lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell’art. 17, un obbligo non delegabile; – l’espletamento dei compiti da parte del “medico competente” comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso del Collegio, ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del Datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale”; – l’importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modificare l’originario contenuto dell’art. 58, ha introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi; -l’ambito della responsabilità penale resta confinato nella violazione dell’obbligo di collaborazione che, come si è detto, comprende anche un’attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o comunque accertato dal giudice del merito caso per caso.

Sentenza n. 38402  Cassazione Penale, 9 agosto 2018 Sintesi: Responsabilità di un medico competente, per assente sorveglianza sanitaria ed omessa collaborazione,  con pena di euro 700 di ammenda per il reato di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a), 41, comma 2, in relazione all’art. 58, comma 1, lett. c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Aspetti rilevanti: il medico competente deve assumere elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal Datore di lavoro, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti. Di conseguenza, riguardo alle finalità della normativa quanto alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, le omissioni hanno natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui – ai fini della configurazione – non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore.

La contestuale funzione preventiva/collaborativa e sanitaria rende oggettivamente residuale la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di non nominare un medico competente

Inoltre, per quanto riguarda la funzione preventiva/collaborativa del medico competente, vi è impedimento alla possibilità che sia il solo Dirigente Scolastico (con l’ausilio del RSPP) a valutare la non necessità di effettuare sorveglianza sanitaria per l’assenza di rischi. Non a caso l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al Datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.

Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, i fattori di rischio che più comunemente possono rilevarsi in ambito scolastico, e sui quali si ritiene di richiamare l’attenzione:

rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);

rischio biologico;

rischio movimentazione carichi ( collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e  insegnanti di sostegno);

rischio videoterminali ( personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio)

rischio rumore;

rischio stress lavoro-correlato;

rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza;

rischio da contagio coronavirus.

Parere del 9-10-2013 da parte dell’Ufficio VIII USR Lombardia Si riporta testualmente parte del parere che si ritiene estremamente significativo “Ad una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, parrebbe che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. abbia affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il Datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). Giova rammentare, al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al Datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Sostenere dunque che “la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria”  come si legge da più parti, sembra a chi scrive un’affermazione formulata al fine di giustificare a priori la decisione di non aver bisogno del medico competente. Tale affermazione risulta però priva di senso ove si consideri che la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se la scuola che si considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza sanitaria è necessaria. Da una lettura coordinata delle norme su elencate, sembra emergere con chiarezza un elemento: la procedura di norma seguita dai datori di lavoro nella scuola (Dirigenti) per quanto riguarda l’eventuale nomina del medico competente è cronologicamente scorretta. Risulta in effetti a chi scrive che prima il Dirigente provvede ad effettuare, di norma autonomamente, una valutazione dei rischi presenti nel suo ambiente di lavoro di riferimento, per decidere poi, sempre autonomamente, se nominare o meno il medico competente. Dal dettato normativo, invece, discende che è senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con il Datore e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’art. 25 comma 1 lettera a), di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.”

Per quanto riguarda la funzione di sorveglianza sanitaria del medico competente, si tenga conto che il D.Lgs. 106/2009, introducendo l’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/08, ha previsto che dopo un’assenza per malattia/infortunio superiore ai 60 giorni continuativi, prima di riprendere il normale servizio, il lavoratore  deve essere sottoposto a visita ad opera del Medico Competente. Questo caso è uno dei tanti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, concernente la sorveglianza sanitaria.

TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Medico competente in caso di mancato assolvimento della sorveglianza sanitaria prevista, in base al combinato disposto dell’art. 41 e dell’art. 58  del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro.   Obblighi (Art. 41) Sanzioni ai sensi dell’Art. 58 1) La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; Nessuna sanzione prevista 2) La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione; 2-bis) Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3; Nessuna sanzione prevista 3) Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente; sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]    Per il Dirigente scolastico è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)] 4) Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti Nessuna sanzione prevista 5) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53; sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]    6) Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:  a) idoneità;  b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;  c) inidoneità temporanea;  d) inidoneità permanente; 6bis) Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al Datore di lavoro; La parte sottolineata è sanzionata con:   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]    7) Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Nessuna sanzione prevista

APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 18/2014 del 06/10/2014 alla Commissione per gli interpelli Ministero del Lavoro – Visite mediche al di fuori degli orari di servizio La sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del Datore di lavoro di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Come previsto dall’art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.  Malgrado l’art. 41 non indichi espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, è di tutta evidenza che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il Datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall’art. 15, comma 2, che espressamente prevede “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.  Ciò posto, la Commissione ritiene che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento.

APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 14/2016 del 25/10/2016 – Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81.2008 L’art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al Datore di lavoro e al Dirigente di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria…”. Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il Datore di lavoro vigili “affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”. L’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. …”. Infine l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Di conseguenza i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro. 

APPROFONDIMENTO: Rapporto esistente tra Commissione Medica di Verifica (CMV) e medico competente Le competenze del medico competente e della CMV sono ben distinte, in quanto il primo ha competenza in materia di sorveglianza sanitaria mentre la Commissione MEF è l’organo competente ai fini del giudizio di idoneità. Ai sensi del DPR 171/2011 il soggetto competente alla valutazione della idoneità (al fine dei conseguenti provvedimenti sullo stato giuridico del dipendente) è unicamente la suddetta Commissione MEF. Ai sensi dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009),  la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.  Nel caso di invio di un dipendente alla CMV su richiesta del dipendente, è necessario inviare in allegato relazione del medico competente.

Il medico competente non è una monade isolata e, di conseguenza, deve intrattenere rapporto di stretto legame con il Servizio Sanitario nazionale, come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08, trasmettendo tutte le informazioni elaborate.

TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Medico competente in relazioni ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale, in base al combinato disposto dell’art. 40 e dell’art. 58  del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro   Obblighi (Art. 40) Sanzioni ai sensi dell’Art. 58 1) Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B. sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]   

Estratto di taluni riferimenti normativi significativi per il presente lavoro

RiferimentoEstratto rilevanteParere ARAN prot. n. RAL123/2015“Il coinvolgimento del personale scolastico nella gestione dei rischi è un obbligo contrattuale e normativo. Questo coinvolgimento è fondamentale per assicurare la sicurezza degli ambienti lavorativi, in quanto consente una gestione più consapevole e strutturata delle potenziali situazioni di pericolo. Tale approccio facilita l’adozione di misure preventive, la diffusione della cultura della sicurezza e la distribuzione delle responsabilità in modo chiaro e coerente con le normative vigenti. Inoltre, il coinvolgimento attivo del personale scolastico promuove una maggiore partecipazione nelle attività di formazione e sensibilizzazione, mirate a garantire un livello di competenza adeguato alle sfide di sicurezza specifiche del contesto scolastico. Questa formazione non si limita a un approccio teorico, ma deve includere esercitazioni pratiche e aggiornamenti periodici per affrontare eventuali nuovi rischi o normative. Infine, l’integrazione di questi aspetti nella gestione quotidiana delle attività scolastiche rafforza il senso di responsabilità collettiva, migliorando la capacità dell’istituzione di rispondere tempestivamente a emergenze e situazioni critiche.”Sentenza TAR Lazio n. 4567/2019“In assenza di sorveglianza sanitaria obbligatoria nei contesti scolastici, il dirigente scolastico può essere considerato inadempiente, con conseguenze amministrative che possono includere sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari. Questa mancanza rappresenta una violazione dei doveri istituzionali del dirigente, compromettendo la sicurezza e la salute di tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente scolastico. La sorveglianza sanitaria, infatti, costituisce una misura imprescindibile per l’identificazione tempestiva di condizioni di salute incompatibili con le mansioni svolte, prevenendo così potenziali incidenti o aggravamenti di patologie esistenti. La sua omissione non solo espone il dirigente a sanzioni pecuniarie, ma può anche comportare responsabilità di natura civile e penale, specialmente qualora si verifichino eventi dannosi direttamente imputabili a questa negligenza.”Cass. Pen. n. 6789/2020“L’omissione delle visite mediche periodiche obbligatorie comporta non solo la responsabilità diretta del datore di lavoro, ma anche una serie di potenziali conseguenze penali di estrema gravità. In primo luogo, questa negligenza rappresenta una violazione diretta delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esponendo il datore di lavoro a procedimenti giudiziari per mancata tutela dei lavoratori. Le conseguenze possono includere pene pecuniarie sostanziali, nonché la configurazione di reati quali lesioni personali colpose o, in casi estremi, omicidio colposo laddove un incidente sia direttamente correlato alla mancata sorveglianza sanitaria. Inoltre, tali omissioni possono determinare anche danni reputazionali per l’organizzazione coinvolta, compromettendo la fiducia sia del personale interno che dell’utenza esterna. È quindi essenziale che le visite mediche periodiche vengano svolte regolarmente, poiché rappresentano un elemento chiave per la prevenzione di rischi, per il monitoraggio della salute dei lavoratori e per l’adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa vigente.”

Bibliografia

Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Sentenza n. 1856 Cassazione Penale, Sez. 3, 15 gennaio 2013;

Sentenza n. 38402 Cassazione Penale, Sez. 3, 9 agosto 2018;

Parere del 9-10-2013 da parte dell’Ufficio VIII USR Lombardia – “Sicurezza negli istituti scolastici – Medico competente”;

Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro;

Interpello n. 18/2014 del 06/10/2014 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;

Interpello n.  14/2016 del 25/10/2016 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;

Parere ARAN prot. n. RAL123/2015;

Cass. Pen. n. 6789/2020;

Sentenza TAR Lazio n. 4567/2019.

Concorso Dirigenti Scolastici

a cura di Dario Cillo

Pubblicato il Decreto Ministeriale 8 giugno 2023, AOOGABMI. 107, adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, che definisce la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle seguenti condizioni:a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Decreto Ministeriale 8 giugno 2023, AOOGABMI. 107Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14)

Con la Sentenza 12 gennaio 2021, n. 395, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero relativo al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 e ne ha confermato, dunque, la piena regolarità.Sono oltre 3.000 i vincitori della procedura, di cui oltre 2.500 già assunti fra il 2019 e il 2020.

Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei Ministri autorizza il Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2020-2021, n. 529 dirigenti scolastici.

Pubblicata con Avviso 30 agosto 2019 l’assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per Dirigenti Scolastici.

Avviso 30 agosto 2019Concorso dirigenti scolastici. Ulteriore assegnazione dei vincitori alle regioni a seguito di rinunce all’assunzione

Con Avviso 28 agosto 2019, AOODGPER 38777, il MIUR ivita i candidati collocati dal posto 1985 al posto 2045 della graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205, ad indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 28 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 29 agosto 2019.

Avviso 28 agosto 2019, AOODGPER 38777Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione in servizio

L’8 agosto viene pubblicata dal MIUR l’assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017.I vincitori sono stati assegnati alle Regioni sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2019/2020.Dei 1.984 vincitori assegnati, 1.147 sono stati destinati alla prima Regione scelta, 262 alla seconda e 146 alla terza.

Nota 8 agosto 2019, AOODGPER 36621Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019

Il 7 agosto il MIUR, ravvisata la necessità di apportare rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati nella graduatoria allegata al Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205, pubblica la graduatoria definitiva del concorso per dirigenti scolastici.

Decreto Dipartimentale 7 agosto 2019, AOODPIT 1229Graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Rettifica

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 6 agosto 2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto del Presidente della Repubblica che prevedono l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 2.117 dirigente scolastici.

Pubblicata l’1 agosto la graduatoria del concorso per dirigenti scolastici.

Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205Graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

Il MIUR ha reso noto che:

gli idonei al concorso sono in totale 3.420, dei quali saranno dichiarati vincitori 2.900;

sono state richieste al MEF 2.117 autorizzazioni all’immissione in ruolo, 1.984 delle quali appartengono alla procedura concorsuale in corso; i restanti posti sono relativi: – 39 alla precedente procedura concorsuale in Campania,– 67 a dirigenti trattenuti in servizio,– 1 a riammissione in servizio,– 21 a provvedimenti giurisdizionali riguardanti la Sicilia;

la graduatoria nazionale è pubblicata l’1 agosto 2019;

dalle ore 15.00 del 1^ agosto 2019 alle ore 23.59 del 4 agosto 2019 i candidati utilmente collocati nei primi 1.984 posti della graduatoria possono indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite ‘Polis’;

i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR.

Il MIUR ha inoltre reso disponibile una tabella con la distribuzione provvisoria dei posti nelle diverse Regioni (1.986 posti su 1.984 nominati):

Abruzzo 17

Basilicata 10

Calabria 71

Campania 0

Emilia Romagna 212

Friuli Venezia Giulia (lingua italiana) 66

Lazio 107

Liguria 68

Lombardia 359

Marche 80

Molise 13

Piemonte 240

Puglia 117

Sardegna 73

Sicilia 94

Toscana 158

Umbria 37

Veneto 264

TOTALE: 1986

Il MIUR con Nota 17 luglio 2019, AOODGPER 32565, rende noto il punteggio riconosciuto dalle Commissioni esaminatrici ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale del Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici.

Nota 17 luglio 2019, AOODGPER 32565Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 e all’errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza 11 luglio 2019, n. 3512, “(…) considerato che – a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice) –, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall’esecuzione dell’appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all’incidenza sull’assetto organizzativo dell’amministrazione della scuola in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019 (…) accoglie le istanze cautelari proposte nell’ambito dei ricorsi principali (…) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della statuizione di accoglimento contenuta nella sentenza impugnata; fissa l’udienza pubblica per la discussione dei ricorsi nel merito al 17 ottobre 2019 (…)“.

Il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, con sentenza 2 luglio 2019, n. 8655, accoglie il ricorso 6233/2019 “a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione.”

Prova orale concorso

La prova orale consiste in:

un colloquio che accerta la preparazione professionale del candidato nelle materie di esame;

una verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;

una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione e una conversazione nella lingua prescelta.

Punteggio e modalità di svolgimentoAl colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

La lettera estratta per l’inizio della prova orale è la lettera “M”.

Pubblicati il 10 maggio 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Bando, i quadri di riferimento della prova orale del concorso nazionale per dirigenti scolastici

Pubblicati dal 29 aprile 2019 i calendari della prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Rettifiche calendari prova orale

Come previsto dall’Avviso 19 aprile 2019, AOODGPER 18824(Prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica – D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 – riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati) a partire dall’ 8 maggio 2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta possono prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all’area ‘Altri servizi’ di Polis.

Decreto Dipartimentale 19 aprile 2019, AOODPIT 580Concorso dirigenti scolastici. Nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici

Decreto Dipartimentale 19 aprile 2019, AOODPIT 579Concorso dirigenti scolastici. Sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici

Nota 2 aprile 2019, AOODGPER 13277Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Dichiarazione dei titoli culturali, di servizio, professionali e di preferenza a parità di merito e di titoli

Pubblicato il Decreto Dipartimentale 27 marzo 2019, AOODPIT 395 contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti: solo 3.795 candidati ,dei 9.376 partecipanti alla prova (circa 600 dei quali ammessi con riserva), hanno superato lo scritto.

Con nota 22 marzo 2019, AOODGPER 11180, il MIUR ha comunicato che il 25 e 26 marzo 2019 si procederà allo scioglimento dell’anonimato e che successivamente sarà pubblicato il decreto con il nominativo degli ammessi alla prova orale.La stessa nota indica i criteri con i quali i candidati ammessi alla prova orale verranno abbinati ad una delle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici.Entro aprile saranno individuati i membri aggregati (informatica e lingua) delle commissioni di concorso ciascuna formata da 9 membri, compreso il segretario, per un totale di 342 commissari. Previsto per i primi giorni di maggio l’inizio delle prove orali con conclusione entro la data di avvio degli Esami di Stato per arrivare, a fine giugno, alla pubblicazione della graduatoria e, il 1° settembre 2019, all’immissione in ruolo.

Decreto Dipartimentale 31 dicembre 2018, AOODPIT 2080Corso concorso dirigenti scolastici. Costituzione delle sottocommissioni esaminatrici

Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Prova scritta a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari

Il 13 dicembre 2018, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, potranno sostenere la prova scritta nelle sedi appositamente individuate dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e che saranno pubblicate sul sito internet del predetto U.S.R. e del Ministero.

I suddetti candidati destinatari di provvedimenti favorevoli dovranno presentarsi presso l’aula indicata muniti del provvedimento giurisdizionale che contenga l’espressa previsione del loro nominativo, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa   alla prova scritta è disponibile nell’apposito   spazio «Il corso-concorso dirigenti scolastici» sull’home page del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca www.miur.gov.it.

Diario 9 novembre 2018Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna

La prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolge, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00.
L’elenco delle sedi della prova scritta, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, nella Regione Sardegna, in ordine alfabetico, viene comunicato entro il 27 novembre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.
In tali sedi potranno sostenere la prova eventuali candidati, residenti in Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017)
(Martedì, 30 ottobre 2018) A seguito del rinvio dell’espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17/10/2018, si comunica che il giorno e l’ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018.

Prova scritta del corso – concorso nazionale per dirigenti scolastici
La prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, unica su tutto il territorio nazionale, si svolge in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00 nelle sedi individuate dagli USR.   Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato.
Articolazione e durataLa prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova ha la durata di 150 minuti.
Punteggio e ammissione alla prova oraleA ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti.I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
Il 31 ottobre 2018 sono pubblicati i quesiti oggetto della prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018. Si comunica che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B”. Le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera sono disposte in ordine casuale. Sono altresì pubblicate le prove non estratte (A e C ).

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L’elenco delle sedi della prova scritta, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, analogamente alla prova preselettiva, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, viene comunicato entro il 3 ottobre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito internet del MIUR.
“Per consultare gli elenchi relativi agli abbinamenti candidati/aule selezionare l’Ufficio scolastico della propria regione di residenza. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano sosterranno la prova nella regione Veneto”

Diario 14 settembre 2018Prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali

In allegato al Decreto Dipartimentale 24 luglio 2018, AOODPIT 1134, è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici. Si tratta di coloro che hanno superato la prova preselettiva, svoltasi il 23 luglio 2018 in tutta Italia, che ha dato ufficialmente il via alla selezione di 2.425 nuovi capi d’Istituto.
Alla prova hanno partecipato 24.082 candidati effettivi sui 34.580 iscritti: 17.279 donne e 6.803 uomini. Gli ammessi allo scritto sono 8.736: gli 8.700 previsti da bando, più 36 candidati che risultano a pari merito con un punteggio di 71,7.

La prova preselettiva del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si è svolta il 23 luglio 2018 alle ore 10:00 nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali e pubblicate sul sito internet del Ministero entro il 6 luglio 2018.I partecipanti sono stati 24.082 su 34.580 candidati iscritti.

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“Per consultare gli elenchi relativi agli abbinamenti candidati/aule selezionare l’Ufficio scolastico della propria regione di residenza. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano sosterranno la prova nella regione Veneto”

Concorso dirigenti scolastici al via domani con la prova preselettiva. I candidati sono oltre 34mila
(Domenica, 22 luglio 2018) Prenderà il via domani mattina, alle ore 10, la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia. I candidati sono 34.580. Il 71% dei partecipanti alla prova è donna (24.477 candidate). L’età media è di 49 anni. I candidati, distribuiti in 1.984 aule, avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti.
Si tratta del primo concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici dopo sette anni: l’ultimo risale al 2011. L’obiettivo è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali.
“Questo nuovo concorso, che prenderà il via domani – sottolinea il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti – oltre ad essere un’occasione di sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo ruolo, permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro dei dirigenti scolastici già in servizio. Ben 1.700 di loro sono infatti reggenti di una o più scuole, tutto a detrimento della qualità della gestione dei singoli Istituti, la cui organizzazione diviene tutti i giorni più complessa. È necessario superare il fenomeno delle reggenze e consentire ai dirigenti di lavorare con carichi sostenibili garantendo così agli studenti e alle famiglie il miglior funzionamento degli istituti scolastici”.
Il regolamento del concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre fasi: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.
La fase concorsuale prevede una prova preselettiva volta a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, una prova scritta che si comporrà di cinque domande a risposta aperta e due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2), una prova orale. I candidati che supereranno le prove scritte e quella orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che terrà conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine di questo periodo i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso quanti saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.

Pubblicati il 27 giugno 2018 i quesiti relativi al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017.

Pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva del corso concorso per dirigenti scolastici
(Mercoledì, 27 giugno 2018) Si comunica che, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del Bando di corso concorso dirigenti scolastici di cui al Decreto direttoriale 1259 del 23 novembre 2017, è stata pubblicata la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva. Sono altresì pubblicati i quadri di riferimento per la prova preselettiva previsti dall’articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.

La Nota 13 giugno 2018, AOODGPER 27719  fornisce agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, di cui al D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.33 del 24-04-2018 il Rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
Queste le nuove scadenze previste:

27 giugno 2018: pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva
6 luglio 2018: elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati e le ulteriori istruzioni operative
23 luglio 2018, alle ore 10,00: prova preselettiva

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.17 del 27-2-2018 il Diario della prova selettiva del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali.
Queste le scadenze previste:

8 maggio 2018: pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva
14 maggio 2018: elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati
29 maggio 2018, ore 10,00: prova preselettiva del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali

Di ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso, nonchè di una eventuale modifica delle suddette date, verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 24 aprile 2018.

Concorso dirigenti scolastici: il 29 maggio la prova preselettiva, la data pubblicata in GU
(Martedì, 27 febbraio 2018) La prova preselettiva del corso-concorso per dirigenti scolastici si terrà il prossimo 29 maggio 2018 alle ore 10.00. La data è stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, insieme ad alcune altre date utili ai partecipanti alla prova.
L’8 maggio sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.miur.gov.it), sarà pubblicata poi la banca dati dei 4.000 quiz da cui saranno estratti i quesiti della prova preselettiva e la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il 14 maggio, tramite avviso pubblicato sul sito internet del MIUR (www.miur.gov.it), sarà pubblicato l’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione. Per esigenze organizzative, i candidati saranno distribuiti, ove possibile, secondo la regione di residenza in ordine alfabetico. Oltre all’elenco saranno fornite le ulteriori istruzioni operative.
Infine, il prossimo 24 aprile, sempre in GU, sarà pubblicata ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso ed eventuali modifiche delle suddette date.
Il nuovo un corso-concorso per dirigenti ha come obiettivo la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il concorso consentirà quindi di abbattere il fenomeno delle reggenze sino al 2020/2021, anche perché si tratta di un bando nazionale e non regionale come l’ultimo del 2011. Si eviteranno così casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene.
Complessivamente sono state 35.044 le domande di partecipazione al corso-concorso inoltrate, il 70,7% sono state inviate da candidate donne, il 29,3% da uomini. L’età media delle candidate e dei candidati è di 49 anni. La Regione nella quale sono state presentate più domande è la Campania (7.039), seguita da Sicilia (5.595), Lazio (3.887), Puglia (3.719) e Lombardia (3.051). Saranno inoltre 15 i candidati residenti all’estero che sosterranno la prova preselettiva nel Lazio, come previsto dall’articolo 6 del bando di concorso emanato a novembre. I posti a bando sono 2.425, di cui 9 destinati al concorso per le scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia.

Si sono concluse il 29 dicembre 2017, alle ore 14:00, con 39.264 domande presentate, di cui 35.044 effettivamente inoltrate, le iscrizioni al concorso per dirigenti scolastici bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo scorso novembre. Si tratta del primo concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici dopo oltre sei anni: l’ultimo risale al 2011.
Delle 35.044 domande inoltrate, il 70,7% sono state inviate da candidate donne, il 29,3% da uomini. L’età media delle candidate e dei candidati è di 49 anni. La Regione nella quale sono state presentate più domande è la Campania (7.039), seguita da Sicilia (5.595), Lazio (3.887), Puglia (3.719) e Lombardia (3.051). Saranno inoltre 15 i candidati residenti all’estero che sosterranno la prova preselettiva nel Lazio, come previsto dall’articolo 6 del bando di concorso emanato a novembre. I posti a bando sono 2.425, di cui 9 destinati al concorso per le scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia.
“Si tratta di un concorso atteso e molto diverso dal passato, che darà una risposta effettiva al problema delle reggenze – dichiara la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli -. Abbiamo un cronoprogramma di lavoro serrato e abbiamo previsto una modalità di selezione che tiene conto dei cambiamenti intervenuti in questi anni nella professione del dirigente scolastico. Non a caso, il nuovo concorso avrà una fase di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte, che sarà fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati. La figura del dirigente è una figura centrale per la comunità scolastica. Ne siamo convinti. Anche per questo, con l’ultima legge di bilancio, abbiamo deciso di intervenire, anche qui dopo anni di attese e promesse, per armonizzare la retribuzione di chi dirige le nostre scuole con quella degli altri dirigenti della PA”.
Il calendario della prova preselettiva del concorso, comprensivo del giorno e dell’ora dello svolgimento della prova stessa, sarà reso noto sul numero del 27 febbraio 2018 della 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, della Gazzetta Ufficiale. Su quello stesso numero della Gazzetta sarà resa nota anche la data di pubblicazione dell’archivio di 4.000 domande da cui saranno estratti i quesiti della prova preselettiva. La banca dati dei quiz sarà comunque pubblicata sul sito del Miur almeno venti giorni prima dell’inizio della prova. L’elenco delle sedi della prova preselettiva e le ulteriori istruzioni operative saranno comunicati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.
Il nuovo un corso-concorso per dirigenti ha come obiettivo la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni. I posti banditi corrispondono ai posti vacanti nell’anno scolastico in corso, più quelli che si renderanno liberi a seguito dei pensionamenti nel 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, detratti quelli che si possono coprire con le graduatorie esistenti nonché quelli delle scuole sottodimensionate (che non possono avere un dirigente titolare). Il concorso consentirà quindi di abbattere il fenomeno delle reggenze sino al 2020/2021, anche perché si tratta di un bando nazionale e non regionale come l’ultimo del 2011. Si eviteranno così casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene. Nel frattempo, nel corrente anno scolastico, sono stati assunti 58 dirigenti scolastici idonei ancora presenti nelle graduatorie dell’ultimo concorso bandito nel 2011: di questi 52 sono stati assegnati a scuole della Campania e 6 a istituti dell’Abruzzo. A seguito di queste assunzioni, la graduatoria dell’Abruzzo risulta esaurita. Sono state inoltre autorizzate 36 richieste di trattenimento in servizio. In attesa dell’avvio delle prove concorsuali, sono state introdotte misure dedicate ai dirigenti scolastici nella legge di bilancio per l’anno 2018: è stata introdotta la possibilità di estendere al massimo per tre anni (erano due) la possibilità di trattenimento in servizio retribuito per chi è “impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”.
Il regolamento del concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre fasi: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.
La fase concorsuale prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale nel caso in cui le candidature siano almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Le candidate e i candidati dovranno rispondere a 100 quiz che saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Le domande punteranno a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
La prova scritta prevede:–    cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione, gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi europei.–    due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su: organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi europei.Le candidate e i candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all’orale che mira ad accertare la preparazione professionale delle e degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Saranno testate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera. Entrambe le fasi sono uniche a livello nazionale.
Le candidate e i candidati che supereranno le prove scritta e orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che tiene conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine le candidate e i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso le candidate e i candidati che saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 90 del 24 novembre 2017 il Bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
Sono 2.425 (9 per il Friuli Venezia Giulia) i posti disponibili.Le istanze potranno essere presentate on line tramite la piattaforma Polis dal 29 novembre al 29 dicembre 2017.La data della prova preselettiva (100 quesiti a cui rispondere in 100 minuti) sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2018.
http://www.istruzione.it/concorso_ds/domanda_online.shtml

Scuola, in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso da 2.425 posti per i dirigenti scolastici. Domande per la partecipazione dal 29 novembre al 29 dicembre. Fedeli: “Da bando risposta importante per abbattimento delle reggenze”
(Venerdì, 24 novembre 2017) Pubblicato il nuovo bando di concorso da 2.425 posti per dirigenti scolastici, di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia Giulia. Il bando è oggi in Gazzetta Ufficiale. Le domande per accedere al concorso si potranno effettuare dalle 9.00 del 29 novembre alle 14.00 del 29 dicembre prossimi, tramite la piattaforma del MIUR Polis. Nei prossimi giorni il Ministero attiverà un’apposita pagina web con tutta la documentazione relativa al concorso.
Attualmente sono 6.792 i dirigenti scolastici in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni.
I posti banditi corrispondono ai posti vacanti nell’anno scolastico in corso, più quelli che si renderanno liberi a seguito dei pensionamenti nel 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, detratti quelli che si possono coprire con le graduatorie esistenti nonché quelli delle scuole sottodimensionate (che non possono avere un dirigente titolare).Il concorso consentirà quindi di abbattere il fenomeno delle reggenze sino al 2020/2021, anche perché si tratta di un bando nazionale e non regionale come l’ultimo del 2011. Si eviteranno così casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene.
“I numeri del bando garantiscono una risposta importante e adeguata a scuole, ragazze e ragazzi e famiglie, garantendo l’abbattimento delle reggenze”, spiega la Ministra Valeria Fedeli. “Il ruolo della dirigenza – ricorda – è fondamentale nelle scuole: per il coordinamento del lavoro, per tenere insieme la comunità scolastica. Il dirigente è un punto di riferimento. Abbattere il fenomeno delle reggenze significa, dunque, lavorare per la qualità del sistema”. Il concorso sarà innovativo sotto il profilo della selezione. “Sarà un corso-concorso, con una fase di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte, che è fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati, chiamati anche a dimostrare la capacità di inserimento nella comunità scolastica ed educante, oltre che le loro conoscenze sulla normativa del settore. Si tratta, in sintesi, di un concorso che tiene conto dei cambiamenti che la professionalità del dirigente ha subito in questi anni per selezionare i migliori profili, valorizzando anche titoli ed esperienze fatte dalle e dagli aspiranti, compresi titoli di dottorato o attività di ricerca”, chiude Fedeli.
Le modalità del concorsoAl corso-concorso possono partecipare le docenti e i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio. È utile anche il servizio precedente al ruolo. Tre le fasi previste per la selezione: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.La fase concorsuale prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale nel caso in cui le candidature siano almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Le candidate e i candidati dovranno rispondere a 100 quiz che saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Le domande punteranno a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
La prova scritta prevede:– cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione, gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi europei.– due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su: organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi europei.
Le candidate e i candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all’orale che mira ad accertare la preparazione professionale delle e degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Saranno testate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera. Entrambe le fasi sono uniche a livello nazionale.
Le candidate e i candidati che supereranno le prove scritta e orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che tiene conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine le candidate e i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso le candidate e i candidati che saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 220 del 20-09-2017, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Dirigenti scolastici, in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del nuovo concorso. Fedeli: “Selezione di qualità. Sarà abbattuto il fenomeno delle reggenze”
(Mercoledì, 20 settembre 2017) È in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che definisce le nuove modalità di selezione per il reclutamento delle e dei dirigenti scolastici. Dopo l’ultimo concorso del 2011 ripartono, infatti, le procedure di assunzione che consentiranno di abbattere il fenomeno delle reggenze. Oggi sono 6.792 i dirigenti scolastici in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni.
Il Regolamento pubblicato oggi, al quale farà seguito il bando di concorso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Istruzione, prevede un corso-concorso in tre fasi, che ha come obiettivo la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021.
“Con il nuovo concorso affronteremo la carenza strutturale di personale dirigente nelle scuole che ha fatto crescere, di anno in anno, il fenomeno delle reggenze, fino a renderlo patologico – sottolinea la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli -. I numeri del bando rappresenteranno una risposta importante, che terrà conto delle necessità attuali e del turn over dei prossimi anni. Il ruolo della dirigenza – prosegue la Ministra – è fondamentale nelle scuole: per il coordinamento del lavoro, per tenere insieme la comunità scolastica. Il dirigente è anche un punto di riferimento per le famiglie. Abbattere il fenomeno delle reggenze significa, dunque, lavorare per la qualità del sistema. Il concorso sarà poi innovativo sotto il profilo della selezione: sarà un corso-concorso, con una fase importante di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte che è fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati, chiamati anche a dimostrare la capacità di inserimento nella comunità scolastica ed educante, oltre che le loro conoscenze sulla normativa del settore. Si tratta, in sintesi, di un concorso che tiene conto dei cambiamenti che la professionalità del dirigente ha subito in questi anni per selezionare i migliori profili, valorizzando anche titoli ed esperienze fatte dalle e dagli aspiranti, compresi titoli di dottorato o attività di ricerca”.
Le fasi della selezioneAl corso-concorso possono partecipare le docenti e i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio. Tre le fasi previste per la selezione: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.
La fase concorsuale prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale nel caso in cui le candidature siano almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Le candidate e i candidati dovranno rispondere a 100 quiz che saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Le domande punteranno a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
La prova scritta prevede:

cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione, gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi europei.
due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su: organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi europei.

Le candidate e i candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all’orale che mira ad accertare la preparazione professionale delle e degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Saranno testate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera. Entrambe le fasi sono uniche a livello nazionale.
Le candidate e i candidati che supereranno le prove scritta e orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che tiene conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine le candidate e i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso le candidate e i candidati che saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.

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