Ore di permesso da recuperare: quali sono le modalità?

Come è noto a tutti, nel corso dell’anno il personale scolastico, docente e ATA, sia con un contratto a tempo indeterminato sia con un incarico a termine, può richiedere dei permessi orari per esigenze personali e familiari. L’interessato deve, però, recuperare il servizio orario non svolto: come avviene il recupero di queste ore di permesso? Di seguito, chiariamo le relative modalità.

Il personale scolastico può usufruire di ore di permesso da recuperare

Nel corso dell’anno scolastico, il personale della scuola potrebbe necessitare di permessi brevi che non compromettono l’intero giorno di lavoro, ma solo parte di esso: come è risaputo, si tratta di permessi orari di cui il lavoratore può usufruire anche per più volte in un anno, rispettando, tuttavia, i limiti previsti in riferimento al profilo professionale di appartenenza.

La normativa a cui fare riferimento è l’art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007 al comma 1, che è rimasto valido per l’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018: questo prevede che, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale della scuola, dietro domanda, può richiedere delle ore di permesso della durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio.

Il limite annuale massimo dei permessi che si possono richiedere e quindi concedere, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di servizio: vale a dire che il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso totali in un anno, quello della scuola primaria le 24 ore, quello della secondaria le 18. Il massimo orario che il personale Ata può richiedere, invece, ammonta a 36 ore in un anno. Per tutti gli insegnanti il limite massimo è comunque di due ore, per gli ATA di tre.  

Ricordiamo anche che il richiedente non deve giustificare in nessuna circostanza il permesso orario richiesto, per cui infatti non si prevede alcuna documentazione giustificativa.

Modalità con cui effettuare il recupero

Come recuperare le ore di permesso usufruite? Giunti alla fine dell’anno, infatti, in molti si pongono questa domanda, sia perché non hanno ancora effettuato il recupero previsto, sia perché necessitano a breve di chiedere dei permessi orari.

La normativa stabilisce che, entro i due mesi lavorativi successivi a quello in cui si è usufruito del permesso, il lavoratore deve recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il Dirigente scolastico, con ordine di servizio scritto, dovrà stabilire tale recupero.

I docenti si impiegheranno nelle supplenze giornaliere dei colleghi assenti, dando la priorità alle classi in cui prestano servizio, o in interventi didattici integrativi. Anche durante il giorno libero, in caso di orario scolastico su 6 giorni settimanali, può avvenire tale recupero.

Nel caso in cui il dipendente non recupera il permesso orario usufruito, la normativa stabilisce che è soggetto alla trattenuta della somma pari alla retribuzione spettategli per il numero di ore di permesso non recuperate: per i docenti tale trattenuta si calcola sull’ora di lezione non svolta; per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

Se il mancato recupero non è imputabile al lavoratore, o se si richiede dopo i due mesi, non si applica nessuna detrazione.

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