Decreto Bianchi, archiviati i docenti di potenziamento. “Una scelta miope e dannosa”

Decreto Bianchi, piovono lamentele. “Con il decreto legge 36 si pone un’interessante e significativa attenzione al tema della formazione in ingresso e in servizio. Che diventa permanente, strutturale e assume un concreto ‘valore professionale’. Se da un lato si afferma che il personale docente (non per tutti!) deve assolvere a percorsi di formazione anche economicamente incentivata che producono effetti sia retributivi che sulla progressione nella fascia stipendiale, dall’altro – e questo è davvero sconcertante! – nell’art. 16-ter comma 5 si stabilisce che alle risorse finanziarie si provvederà ‘mediante la razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027’. Riducendo ‘in via prioritaria il contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa”. L’allarme è lanciato da ANCoDiS, l’Associazione che sostiene il riconoscimento giuridico e contrattuale dei Collaboratori dei DS e delle Figure di sistema che lavorano nelle autonome Istituzioni scolastiche. Così in un’e-mail giunta alla redazione di OggiScuola.

ANCoDiS vs Decreto Bianchi

“E’ il caso di ricordare che nel comma 63 della Legge 107 è scritto che le “istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. ”Oggi prendiamo atto con l’art. 16-ter comma 5 che è stata fatta una scelta politico-finanziaria MIOPE e IRRESPONSABILE. Che produrrà nel prossimo futuro gravi conseguenze intaccando profondamente e negativamente l’autonomia scolastica in tre suoi punti di forza.

  1. a) L’autonomia didattica. Il docente di potenziamento è stato introdotto con il comma 7 dell’articolo 1 della Legge 107/2015. E – secondo quanto deliberato negli organi collegiali – può essere assegnato per il proprio intero orario scolastico. Od in parte a specifiche attività che ogni singolo istituto ha individuato nel PTOF per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti.
  2. b) L’autonomia organizzativa. Sulla base della complessità gestionale della scuola, ai dirigenti scolastici è data la possibilità di individuare docenti (collaboratori, responsabili di plessi distaccati, coordinatori di settore, referenti individuati ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 e del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015), al fine di essere coadiuvati e supportati nella gestione organizzativa della scuola.
  3. c) L’efficienza e la qualità del funzionamento didattico e organizzativo dell’Istituzione scolastica attraverso il servizio dedicato in parte o in via esclusiva dalle figure professionali e organizzative di sistema. (Collaboratori del ds, coordinatore di dipartimento, animatore digitale, tutor per la formazione, FFSS, referenti)”.

Il Ds

“Nel vigente quadro giuridico e contrattuale, grazie all’organico di potenziamento, il dirigente scolastico – per garantire un migliore e adeguato servizio alla comunità scolastica – può attribuire un totale o parziale distaccamento dall’attività d’insegnamento ad uno o più collaboratori. Impegnati nell’assunzione di incarichi e di funzioni organizzative e di coordinamento utili e indispensabili per la gestione efficiente e efficace dell’istituzione scolastica Oggi, invece, con l’art. 16-ter comma 5 del DL 36 si indebolisce significativamente l’autonomia didattica e organizzativa. E si interviene negativamente sulla qualità del funzionamento. Ponendo le basi per una complicata azione di mediazione tra l’attività didattica dentro gli ambienti di apprendimento e quella del funzionamento organizzativo e didattico. Allora invitiamo le forze politiche e le organizzazioni sindacali a trovare soluzioni finanziarie diverse. Per non compromettere ancora di più la precaria condizione della scuola italiana di fatto cancellando quel poco di autonomia scolastica che oggi respiriamo.

E – considerata la moderna complessità della scuola autonoma – aggiungiamo di prevedere per ciascuna istituzione scolastica la possibilità che un docente collaboratore del dirigente scolastico possa essere distaccato ex legem. Per poter svolgere a tempo pieno ed in modo efficace l’attività di collaborazione”.

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