Decreto Bianchi, archiviati i docenti di potenziamento. “Una scelta miope e dannosa”
Decreto Bianchi, piovono lamentele. “Con il decreto legge 36 si pone un’interessante e significativa attenzione al tema della formazione in ingresso e in servizio. Che diventa permanente, strutturale e assume un concreto ‘valore professionale’. Se da un lato si afferma che il personale docente (non per tutti!) deve assolvere a percorsi di formazione anche economicamente incentivata che producono effetti sia retributivi che sulla progressione nella fascia stipendiale, dall’altro – e questo è davvero sconcertante! – nell’art. 16-ter comma 5 si stabilisce che alle risorse finanziarie si provvederà ‘mediante la razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027’. Riducendo ‘in via prioritaria il contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa”. L’allarme è lanciato da ANCoDiS, l’Associazione che sostiene il riconoscimento giuridico e contrattuale dei Collaboratori dei DS e delle Figure di sistema che lavorano nelle autonome Istituzioni scolastiche. Così in un’e-mail giunta alla redazione di OggiScuola.
ANCoDiS vs Decreto Bianchi
“E’ il caso di ricordare che nel comma 63 della Legge 107 è scritto che le “istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. ”Oggi prendiamo atto con l’art. 16-ter comma 5 che è stata fatta una scelta politico-finanziaria MIOPE e IRRESPONSABILE. Che produrrà nel prossimo futuro gravi conseguenze intaccando profondamente e negativamente l’autonomia scolastica in tre suoi punti di forza.
- a) L’autonomia didattica. Il docente di potenziamento è stato introdotto con il comma 7 dell’articolo 1 della Legge 107/2015. E – secondo quanto deliberato negli organi collegiali – può essere assegnato per il proprio intero orario scolastico. Od in parte a specifiche attività che ogni singolo istituto ha individuato nel PTOF per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti.
- b) L’autonomia organizzativa. Sulla base della complessità gestionale della scuola, ai dirigenti scolastici è data la possibilità di individuare docenti (collaboratori, responsabili di plessi distaccati, coordinatori di settore, referenti individuati ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 e del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015), al fine di essere coadiuvati e supportati nella gestione organizzativa della scuola.
- c) L’efficienza e la qualità del funzionamento didattico e organizzativo dell’Istituzione scolastica attraverso il servizio dedicato in parte o in via esclusiva dalle figure professionali e organizzative di sistema. (Collaboratori del ds, coordinatore di dipartimento, animatore digitale, tutor per la formazione, FFSS, referenti)”.
Il Ds
“Nel vigente quadro giuridico e contrattuale, grazie all’organico di potenziamento, il dirigente scolastico – per garantire un migliore e adeguato servizio alla comunità scolastica – può attribuire un totale o parziale distaccamento dall’attività d’insegnamento ad uno o più collaboratori. Impegnati nell’assunzione di incarichi e di funzioni organizzative e di coordinamento utili e indispensabili per la gestione efficiente e efficace dell’istituzione scolastica Oggi, invece, con l’art. 16-ter comma 5 del DL 36 si indebolisce significativamente l’autonomia didattica e organizzativa. E si interviene negativamente sulla qualità del funzionamento. Ponendo le basi per una complicata azione di mediazione tra l’attività didattica dentro gli ambienti di apprendimento e quella del funzionamento organizzativo e didattico. Allora invitiamo le forze politiche e le organizzazioni sindacali a trovare soluzioni finanziarie diverse. Per non compromettere ancora di più la precaria condizione della scuola italiana di fatto cancellando quel poco di autonomia scolastica che oggi respiriamo.
E – considerata la moderna complessità della scuola autonoma – aggiungiamo di prevedere per ciascuna istituzione scolastica la possibilità che un docente collaboratore del dirigente scolastico possa essere distaccato ex legem. Per poter svolgere a tempo pieno ed in modo efficace l’attività di collaborazione”.
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