Ferie personale ATA, non sono obbligatori 15 giorni consecutivi nel periodo estivo: su richiesta, si possono frazionare
L’art. 13, comma 11, del CCNL scuola 29 novembre 2007, prevede che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto“.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Aran ha recentemente risposto al seguente quesito:
La scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?
L’Aran in proposito rileva che dalla disposizione contrattuale si evince quanto segue:
a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;
b) nella programmazione …..
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