Supplenze docenti e ATA su posti part-time, indicazioni per l’a.s. 2022/23
Insegnante in aula
Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per i docenti e il personale educativo, l’art. 26, comma 6, prevede infatti che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di lavoro deve indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
Per il personale ATA, valgono le medesime regole di ncui sopra e il riferimento è l’art. 44, comma 8. Sempre per gli ATA, ulteriori specificazioni sono contenute negli articoli 51 (orario di lavoro ATA) e 58 (rapporto di lavoro a tempo parziale).
L’art. 4.1 dell’annuale circolare sulle supplenze riporta le indicazioni per i conferimento di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/23.
LA CIRCOLARE
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto