Le spiegazioni non date e l’inconcepibile requisito
Tra le grandi assurdità: la scuola dell’alta formazione dell’istruzione e le prove Invalsi per sostenere gli esami di Stato. L’inconcepibile requisito mai applicato finora.
Si vota in autunno.
Nell’attesa di un nuovo Parlamento e di un nuovo esecutivo si discute su ciò che nel frattempo il Governo in carica possa e non possa fare in tema di scuola. A monopolizzare l’attenzione sono i decreti attuativi della riforma del reclutamento e della formazione dei docenti che questo Governo ha elaborato e il cui testo è stato pubblicato con la legge 29 giugno 2022, n. 79. I decreti attuativi hanno naturalmente natura diversa. Quello, ad esempio, dei 60 CFU avrà certamente un peso economico maggiore di altri, ma tutti in definitiva sono destinati ad essere presto sostituiti da altri strumenti e altre procedure. Hanno cioè un valore molto relativo e non cambieranno certo il sistema scolastico. Diversa invece e di peso rilevante è la cosiddetta Scuola dell’alta formazione dell’istruzione.
Una “Scuola” che nessuno ha mai spiegato, né prima né dopo il varo della legge, perché dovesse essere istituita.
Una spiegazione che ne facesse comprendere necessità e ragioni, chiarendo perché quelle funzioni, così fondamentali, non potessero essere coordinate dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione e avere, per così dire, una natura interna al sistema scolastico, ma dovessero essere espletate da esterni conoscitori del come si insegna, supposti esistenti e in grado di ben orientare il sistema scolastico col tenerne aggiornato e motivato l’intero personale, dai collaboratori ai docenti e ai dirigenti, nonché eventualmente anche alunni, genitori, nonni, operatori ambientali. Esperti, dunque, da tenere uniti in una struttura apposita, dotata di autonomia sul modello, potenziato però, di Indire e Invalsi e in stretto sodalizio con questi.
A spiegare potrebbero essere, oggi, le stesse forze politiche, atteso che hanno avocato a sé stesse tutte le decisioni una volta di competenza dell’organo amministrativo e tecnico.
Potrebbero cogliere l’occasione delle elezioni per spiegare nei loro programmi elettorali se credano che la nascente “Scuola” sia una istituzione cui dare pronto avvio per i benefici che arrecherebbe al sistema scuola o sia solamente una sorta d’improvvisata invenzione su cui converrebbe riflettere.
E poi c’è un’altra invenzione ugualmente immotivata su cui potrebbero fare chiarezza.
È una norma che al pari della “Scuola” nessuno ha mai spiegato nelle sue motivazioni didattiche o psico-pedagogiche o più in generale di “sistema”. Prodotto della sedicente legge della buona scuola del 2015, finora non è stata mai applicata anche, è strano doverlo dire, grazie al Covid.
Si tratta della norma che tra i requisiti ineludibili per l’ammissione agli esami di Stato del primo e secondo ciclo d’istruzione include la “partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’Invalsi”. Subordina cioè l’ammissione di uno studente agli esami conclusivi del corso di studio frequentato alla sua presenza fisica alle prove Invalsi della classe terminale.
Fatto che, al di là di ogni altra considerazione, è di per sé decisamente diseducativo.
Il requisito è, inutile discettare, del tutto inconcepibile, incoerente, inconsistente. Dettato da una mal celata volontà d’intrusione nel processo educativo realizzato dalla scuola, ovvero una contaminazione della storia personale dello studente, degli studi compiuti e dei risultati conseguiti. Requisito che, per come è stato inventato, ha per taluni il sapore del “pizzo” imposto a scuola e studenti. E non manca chi vi vede una finalità evidente: sminuire ancor più l’esame di Stato e i suoi risultati, tacciati di “inaffidabilità”, a vantaggio della certificazione Invalsi, ovvero di una certificazione di competenze, frutto di prove secretate nell’antro di una Sibilla che annualmente ne elargisce solo scampoli esemplificativi e per ciò stesso scarsamente note e condivise.
Una norma, insomma, alquanto lontana da ciò che è il comune sentire la scuola, e che forse proprio per questo si è evitato finora di applicare.
Si cominciò subito con il D. L. n.91 del 25 luglio 2018 [VEDI] che intervenne sull’obbligatorietà delle prove differendola di un anno: dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2019/2020. L’anno seguente si pensò di abrogarla del tutto [VEDI] ma il decreto attuativo non andò in porto [VEDI]. Successivamente la norma non ha trovato applicazione per la semplificazione normativa imposta dalla pandemia.
Sarà operativa con il prossimo anno scolastico?
A meno di un provvedimento specifico lo sarà, come lo sarà la Scuola dell’alta formazione dell’istruzione! Difficile aspettarsi una presa di coscienza collettiva che dica: riflettiamo? Che si smetta di trattare la scuola come l’azienda che ha bisogno di decisioni rapide e immediate di tipo manageriale? Certo è che l’occasione elettorale può essere utile per ragionarci su attingendo anche alla storia: all’opera dei centri didattici nazionali di una volta, all’attività dell’Ufficio studi e programmazione del Ministero, agli IRRSAE, al ruolo del CEDE, alla presenza del corpo ispettivo, al pluriennale dibattito sugli esami di Stato e finanche alla introduzione della terza prova scritta pensata per trent’anni, arricchita di tanti significati, e poi cancellata per…semplificare!