Supplenze Gae e GPS. Precedenze
Al punto 4.2 della circolare 28597 del 29 luglio2022 sono regolate le precedenze nella scelta della sede scolastica in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.
Priorità di scelta
L’aspirante alle supplenze annuali e temporanee che beneficia di una delle condizioni previste dagli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104 del 1992, ha diritto alla priorità di scelta esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria, secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
Contenuto degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92
Gli aspiranti alle supplenze annuali e temporanee che beneficiano:
dell’art. 21 comma 1 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e