Conferimento supplenze al 31/8 e al 30/6, da GaE e GPS: indicazioni OM 112

La circolare annuale delle supplenze rimanda all’ordinanza ministeriale 112/2022 per quanto riguarda le indicazioni sul conferimento delle supplenze al 31/8 (annuali) e al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche). Lì leggiamo: “per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM 112/2022”. Queste supplenze vengono attribuite in via prioritaria dalle GaE, e in subordine dalle GPS di I e II fascia (sia per i posti comuni, che di sostegno).

Supplenze al 31/8 e al 30/6

Le supplenze annuali (scadenza 31/8) su posto comune o di sostegno coprono le cattedre/posti vacanti e disponibili, resisi tali entro il 31 dicembre. Le supplenze sino al termine delle attività didattiche (scadenza 30/6) su posto comune o di sostegno coprono le cattedre/posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro il 31 dicembre per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Quest’anno si prevedono 150mila supplenze.

La domanda di partecipazione

Per partecipare all’attribuzione degli incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, è necessario presentare la relativa domanda, tramite Istanze Online. In questa domanda, vengono indicate:

  • classe di concorso/tipo di posto di partecipazione;
  • preferenze di sede (scuole, comuni, distretti) – (sino a 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui hanno l’inclusione in graduatoria);
  • tipo di contratto (al 30/06 ovvero al 31/08);
  • se si intende concorrere anche o solo per spezzoni orario, ottenendo eventualmente il complemento.

Come spiegato in precedenza, la mancata presentazione della domanda comporta la perdita della possibilità di ricevere questo tipo di incarichi (da qualsiasi graduatoria a cui l’aspirante abbia diritto).

Allo stesso modo, la mancata indicazione di alcune sedi/classe di concorso/tipologia di posto equivale a rinunciare a tali sedi/classe di concorso/posto non espressi. Per cui non otterrà l’incarico dalle graduatorie per cui sia stato in turno di nomina, per l’anno scolastico di riferimento.

Assegnazione degli incarichi

Sono gli Uffici scolastici territoriali competenti ad assegnare le supplenze, tramite procedura informatica, tenendo conto della posizione occupata in graduatoria, ordine delle classi di concorso/tipologia di posto e delle preferenze espresse nell’istanza. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte
degli uffici all’albo on line.

L’accettazione dell’incarico è automatica. L’assegnazione di una delle sedi espresse come preferenza nella domanda, comporta l’accettazione della medesima.


Commi 10 e 11, art 12

“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.”

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