Assunzioni da I fascia GPS sostegno, chiarimenti su possibile attribuzione supplenza in caso di rinuncia

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2022/23, qualora si dovesse rinunciare è possibile partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze? Vediamo, in particolare, quali sono le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione nella circolare annuale delle supplenze.

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno 2022/23, cosa succede in caso di rinuncia?

Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, gli aspiranti da prima fascia sostegno potevano presentare entro le ore 14 di martedì 16 agosto, la loro domanda di partecipazione tramite la piattaforma Istanze Online. Si tratta di una procedura congiunta a quella riguardante la partecipazione al conferimento degli incarichi di supplenza da GAE e da GPS al 30 giugno e al 31 agosto. In particolare, il sistema informatico procederà dapprima all’elaborazione dei dati riguardanti le domande relative alle assunzioni da prima fascia GPS sostegno, per passare successivamente alle domande riguardanti le supplenze.  

Per quanto concerne l’accettazione della nomina finalizzata al ruolo da I fascia GPS sostegno, questa è automatica, ovvero l’assegnazione di una delle sedi espresse nell’istanza, da parte del candidato, comporta l’accettazione della stessa. Trattandosi di una volontà chiaramente espressa dal candidato stesso nella domanda, questa preclude qualsiasi possibilità di poter partecipare alla procedura di conferimento degli incarichi di supplenza, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto.

La rinuncia all’incarico da prima fascia GPS sostegno riguarda sia la mancata presentazione della domanda, sia la mancata indicazione di alcune sedi nell’istanza stessa: ne deriva che, nel primo caso, l’aspirante docente rinuncia a priori all’incarico non avendo presentato la domanda volontariamente; nel secondo caso, la mancata espressione di alcune sedi equivale, in pratica, alla rinuncia per le medesime sedi non espresse. Pertanto, qualora dovessero rimanere disponibili solamente le sedi non espresse nella domanda, l’aspirante non potrà partecipare alla procedura.  

Diverso è il caso di rinuncia dopo l’assegnazione dell’incarico stesso. Infatti, la rinuncia all’incarico consente, in ogni caso, di partecipare alla procedura di conferimento degli incarichi di supplenza al 30 giugno e/o al 31 agosto, anche se in alcuni casi si dev’essere in presenza di determinate condizioni.

Infatti, nel Decreto Ministeriale si legge: ‘La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato’.

Gli aspiranti che rinunciano all’incarico partecipano ugualmente all’attribuzione degli incarichi di supplenza, a condizione che la stessa rinuncia pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente (fermo restando che abbiano compilato le sezioni della domanda relative alle supplenze).

Gli aspiranti che non presentano domanda per gli incarichi finalizzati al ruolo da I fascia GPS sostegno, partecipano, comunque, all’attribuzione delle supplenze: in questo caso, andava compilata solamente la parte della domanda relativa all’attribuzione delle supplenze.

Riassumendo, gli aspiranti che hanno deciso di partecipare alla procedura di nomina finalizzata al ruolo da I fascia GPS sostegno non partecipano all’attribuzione delle supplenze qualora, naturalmente, riescano ad ottenere l’incarico finalizzato al ruolo; nel caso in cui non dovessero ottenere l’incarico finalizzato al ruolo e non compilano le relative sezioni della domanda; oppure se rinunciano all’incarico assegnato, non provvedendo a comunicare la propria rinuncia entro i termini stabiliti dall’Ufficio territorialmente competente.

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